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Al personale della scuola trasferito d’ufficio spetta l’indennità di trasferimento

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La Uil, così come riporta il  quotidiano Messaggero Veneto del 15 agosto 2002, fa riferimento alla legge n. 863 del 1973 che prevede, per tutto il personale della scuola con contratto a tempo indeterminato, trasferito d’ufficio ad altro comune, a richiesta  dell’interessato, il pagamento dell’indennità di primo trasferimento.

La domanda deve essere inoltrata per via d’ufficio. Va indirizzata al Dirigente del Csa per il tramite del dirigente scolastico.
La somma spettante è pari a tre mensilità di indennità integrativa speciale in godimento con l’aggiunta di  €  87,80 (art. 12 legge n. 418 del 26 luglio 1978).
Da notare che il diritto alla liquidazione della indennità prescinde dal trasferimento di residenza (Consiglio di Stato n. 1257 del 23 settembre 1999 VI Sezione e n. 3099 del 1° maggio 2000 della IV Sezione).