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Alcoltest e disposizioni

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Prendendo spunto dalla notizia su quanto è accaduto qualche giorno fa nell’istituto tecnico commerciale e per geometri “Enrico Fermi” di Tivoli, dove i docenti di quella scuola sono stati sottoposti a ogni tipo di controllo, conformemente a ciò che è riportato nel protocollo di sorveglianza sanitaria, si vuole ricordare alcune leggi che regolano tali eventi.

Prima di tutto l’art. 41 del D.L.vo n. 81/2008 prevede che il medico competente possa effettuare visite mediche “finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”. Nell’ambito di questi accertamenti, che sono finalizzati al rilascio dell’idoneità lavorativa, si deve verificare l’assenza di assunzione di droghe e di alcool – dipendenza da parte del lavoratore stesso. Inoltre va evidenziato il testo dell’ art. 15 della legge n.. 125/2001, riportante le disposizioni per la sicurezza sul lavoro, in cui si dice che nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
Infine, a completamento degli articoli di legge sopra enunciati, è utile fare riferimento all’allegato I del provvedimento 16 marzo 2006 Conferenza permanente Stato-Regioni, in cui è riportato l’elenco delle attività a rischio, per le quali è fatto divieto uso di alcol, tra le quali:
 
1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione [come ad esempio: impiego di gas tossici; fabbricazione. e uso fuochi d’artificio, impianti nucleari];
2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del D.P.R. 547/1955 [lavori entro tubazioni con presenza di gas e polveri];
4) mansioni sanitarie [medici, infermieri, ecc.];
5) vigilatrice d’infanzia e mansioni socio-sanitarie;
6) insegnanti;
7) mansioni con porto d’armi;
8) guida di veicoli [cat. B, C, D, E, personale marittimo, ferroviario e aeronautico, addetti macchine movimento terra e merci];
9) produzione esplosivi;
10) lavoratori in edilizia e costruzioni e mansioni in quota sup. a 2 metri;
11) capiforno e conduttori dei forni di fusione;
12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
13) operatori del settore idrocarburi;
14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.