Tempi di scrutini, tempi di bocciature. E’ una bocciatura senza appello quella comminata dalla Corte di Cassazione alla procedura per l’assegnazione delle supplenze mediante il ricorso all’algoritmo.
Le polemiche in ordine al ricorso all’algoritmo per l’assegnazione delle supplenze sono partite sin dall’inizio, per poi sfociare in numerose controversie di fronte all’Autorità Giudiziaria.
Com’è noto, con questo sistema, l’assegnazione delle supplenze avviene in base “al proprio turno di nomina”, dunque non sulla base del quadro esaustivo delle disponibilità, ma sulla base dei posti che in quel “turno” l’Amministrazione ha deciso di assegnare.
Per di più, l’assegnazione avviene “al buio”, vale a dire senza che al docente interessato siano stati preventivamente indicate le cattedre disponibili in quel “turno”, consentendogli di fare una scelta ponderata.
Inoltre, il docente che – non sapendo quali sedi fossero disponibili in quel turno – non avesse indicato “quelle sedi”, viene considerato “rinunciatario” e saltato dall’algoritmo per “i successivi turni di nomina“ per l’intero anno scolastico. In pratica, resta senza lavoro.
E’ quello che si è chiesto la Corte d’Appello di L’Aquila, sollevando rinvio pregiudiziale di fronte alla Corte di Cassazione. La Corte abruzzese aveva formulato il seguente quesito:
“Se l’O.M. n. 112/2022, art. 12 comma 4, debba essere interpretata nel senso che la mancata indicazione da parte dell’aspirante alla supplenza di una o più sedi comporti rinuncia a tali sedi, con la conseguenza che – nel caso in cui tali sedi siano le uniche disponibili al momento della sua chiamata – egli verrà escluso dai turni di chiamata successivi, che proseguiranno con scorrimento della graduatoria; in caso di risposta affermativa, se tale meccanismo debba considerarsi conforme al principio di ragionevolezza ed ai principi di buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione, da contemperarsi con i diritti degli aspiranti all’assegnazione”.
La questione peraltro era stata oggetto di un apposito convegno tenutosi a Torino all’inizio della scorsa estate e organizzato dalla SIDELS (la Società Italiana di Diritto e Legislazione Scolastica, composta da giuristi esperti del settore) proprio allo scopo di accendere i riflettori su una prassi difficilmente compatibile con il principio meritocratico.
La Corte di Cassazione ha proceduto ad un attento esame delle varie Ordinanze Ministeriali che hanno regolato la materia fino a quest’anno, ritenendo che l’unica interpretazione della norma compatibile con il principio di ragionevolezza (nonché con quello meritocratico ex art. 97 della Costituzione) è quella che ritiene il docente “rinunciatario” solo per quanto riguarda le sedi richieste; non si può infatti parlare di “rinuncia” alla supplenza per quelle sedi che non sono state indicate nella domanda.
Con sentenza n. 18156 del 5 giugno 2026, la Corte ha stabilito il seguente principio di diritto.
“Il comma 4 dell’art. 12 dell’O.M. n. 112 del 2022 si interpreta (…) nel senso che la mancata indicazione da parte dell’aspirante alla supplenza di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto comporta la rinuncia esclusivamente alle preferenze non espresse, con la conseguenza che, nel caso in cui tali sedi siano le uniche disponibili al momento del suo turno di nomina, egli non sarà assegnatario del relativo incarico, senza che la mancata indicazione di tutte sedi/classi di concorso/tipologie di posto precluda il conferimento di supplenze sulle sedi/ classi di concorso/tipologie di posto prescelte che dovessero rendersi disponibili, anche per effetto di rinuncia, nelle ulteriori fasi di attribuzione, nel rispetto della posizione occupata in graduatoria».
Avranno da festeggiare le migliaia di docenti ingiustamente scavalcati da una procedura cervellotica e ingiusta, i quali potranno finalmente far valere le proprie ragioni di fronte al Giudice del lavoro per ottenere il risarcimento dei danni ingiustamente patiti.
E un sentito grazie all’avvocato Maria Rosaria Altieri che ha seguito con passione questa vicenda, perorando la causa in tutta Italia, anche quando l’attuale conclusione era tutt’altro che scontata.