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24.09.2026

Alunni stranieri, cosa dice la bozza del decreto legge sul “tetto”: le date, le soglie, i criteri (e quando non si applica)

È stato presentato in Consiglio dei Ministri il decreto legge che fissa al 30% il tetto massimo di studenti stranieri non italofoni. Secondo le anticipazioni circolate, la misura dovrebbe partire dall’anno scolastico 2027/28 e riguarderà le classi prime della scuola primaria, media e superiore.

I criteri inseriti nel decreto legge

A quanto si apprende, il decreto non contiene una distinzione fra cittadini dell’Unione europea ed extracomunitari. Come anticipato nelle scorse settimane dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il criterio individuato dalla norma non è la cittadinanza, ma la conoscenza della lingua italiana.

Nessuna modifica nell’a.s. 2026/2027

La previsione varrà da subito per i nuovi arrivi. Valditara ha precisato che questo non significa disarticolare le classi già formate: la legge interverrà sulle nuove iscrizioni in corso d’anno scolastico ma non è prevista alcuna modifica per il 2026/2027 per le sezioni già formate.

Tetto “flessibile” negli altri gradi d’istruzione

Il decreto introduce alcune eccezioni al tetto del 30% che sarà dunque flessibile. Se un alunno ha già frequentato due anni nella scuola dell’infanzia o tre negli altri gradi di istruzione (primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado) non rientra nella soglia.

I casi di mancata applicazione della norma

Inoltre, se la scuola, in prima battuta, o l’ufficio scolastico regionale, in seconda, non riescono a individuare un istituto di prossimità, come già avviene per le iscrizioni in esubero, le nuove norme non si applicano. La norma, insomma, punterebbe a non creare disagi “inutili” agli studenti.

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