Nell’ambito delle misure urgenti legate all’anno scolastico 2026/2027 e all’integrazione degli studenti stranieri, il Decreto-Legge 30 settembre 2026, n. 170 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2026) ha introdotto disposizioni specifiche riguardanti l’identificazione personale negli istituti scolastici. In base all’articolo 12, comma 4, del testo normativo, è fatto divieto di partecipare alle attività curriculari ed extracurriculari delle scuole con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità atta a non consentire il riconoscimento del viso.
La normativa contempla delle specifiche deroghe: il divieto non si applica qualora ricorrano certificate ragioni sanitarie oppure motivazioni inerenti allo svolgimento delle attività didattiche o formative. Per la concreta applicazione della misura, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione – dalle quali sono escluse soltanto le scuole straniere in Italia e le scuole europee – sono tenute ad adeguare il proprio Regolamento di istituto alle nuove disposizioni.
L’inosservanza del divieto comporta conseguenze sul piano sanzionatorio. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro. Quando l’infrazione è commessa da uno studente minore, la sanzione si applica direttamente all’esercente la responsabilità genitoriale.
Sotto il profilo procedurale, il provvedimento definisce i ruoli operativi delle autorità preposte. L’accertamento della violazione all’interno della scuola è effettuato dal dirigente scolastico. L’autorità competente all’irrogazione della sanzione è invece il Prefetto, che procede secondo quanto stabilito dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. L’attuazione di tali disposizioni deve avvenire nei limiti delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La disciplina del volto coperto s’inserisce nel Capo III del decreto, intitolato agli interventi per la promozione dell’integrazione degli studenti stranieri e al consolidamento dell’alleanza educativa tra scuola e famiglia. Nello stesso articolo 12 si stabilisce inoltre che la scuola segnalerà ai servizi sociali i casi di persistenti barriere linguistiche dei genitori stranieri, con la conseguente attivazione di percorsi gratuiti di alfabetizzazione della lingua italiana (fino al livello A2) presso i CPIA. Anche il mancato svolgimento ingiustificato di tali percorsi di alfabetizzazione comporta una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro irrogata dal Prefetto.