Brutto incidente a Genova: un bambino di sei anni è caduto dalla finestra di una scuola, una primaria, in circostanze da chiarire. Lo scrive Genova Today.
Stando alle prime informazioni ricevute, il bambino sarebbe in gravi condizioni. Per trasportarlo all’ospedale, in codice rosso, con l’elicottero dei vigili del fuoco, è stato chiuso al traffico un casello autostradale. Le notizie sono in aggiornamento.
Il piccolo, scrive il giornale locale Primo Canale, sarebbe caduto dal secondo piano prima delle 12, e avrebbe riportato gravi ferite.
Per comprendere se vi siano responsabilità giuridiche della scuola — penali o civili — è utile conoscere il concetto di culpa in vigilando.
Come già riportato in alcuni nostri articoli, la culpa in vigilando è la responsabilità che ricade su chi ha il dovere di sorvegliare, qualora la mancata vigilanza provochi danni. È una forma di responsabilità presunta: non serve dimostrare che chi vigilava fosse colpevole in senso soggettivo, ma che non abbia adempiuto all’obbligo oggettivo di sorveglianza.
Il riferimento normativo principale è l’articolo 2048 del Codice Civile italiano, secondo cui i genitori, i tutori e chi ha comunque diritto o dovere di vigilanza sugli alunni rispondono dei danni causati da questi, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto (la cosiddetta prova liberatoria).
La prova liberatoria consiste nel dimostrare che:
Nel contesto scolastico, questo obbligo si estende non solo durante le lezioni, ma anche in tutti gli spazi e momenti in cui gli alunni si trovano sotto la responsabilità della scuola: cortili, spazi comuni, spostamenti interni, ricreazione, uscita dalla scuola, attività esterne, etc.
Vi sono, inoltre, elementi che possono modulare la responsabilità:
Sarà compito della magistratura accertare se la scuola e i singoli docenti abbiano adempiuto al loro dovere con la diligenza richiesta, se si siano adottate misure preventive adeguate, e se il danno fosse evitabile. Se sì, la scuola potrebbe essere responsabile civilmente e/o penalmente per culpa in vigilando; se invece riuscissero a dimostrare che nulla avrebbe potuto impedire l’evento, potrebbero difendersi con la prova liberatoria.
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