Home Sicurezza ed edilizia scolastica Anche gli arredi scolastici possono essere barriere architettoniche

Anche gli arredi scolastici possono essere barriere architettoniche

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Le barriere architettoniche possono essere rappresentate da elementi architettonici (parcheggi, porte, scale, corridoi), da oggetti ed arredi (lavandini, armadi, tazze WC), da mancanza di taluni accorgimenti (scorrimano, segnaletica opportuna) o da elementi che possono essere causa di infortuni (materiali sdrucciolevoli, porte in vetro non evidenziate, spigoli vivi…).

Anche gli arredi scolastici possono essere barriere architettoniche

Nelle nostre città italiane sono ancora presenti tante barriere architettoniche, malgrado le leggi che ne impongono l’eliminazione.

Con specifico riferimento agli edifici scolastici le caratteristiche e i requisiti necessari per l’eliminazione delle barriere architettoniche devono interessare non solamente le strutture interne ed esterne, ma anche l’arredamento, i sussidi e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche, che devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc..); specifiche previsioni vengono dettate per edifici a più piani non dotati di ascensori, che devono necessariamente disporre di aule al pianterreno raggiungibili mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe (art. 23 del D.P.R. 503/96).

Anche la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 sancisce che le persone con disabilità in nessun caso possono essere escluse dal godimento di servizi, prestazioni e opportunità ordinariamente goduti da ogni cittadino. In particolare la legge 104/92 prevede (https://www.tecnicadellascuola.it/barriere-architettoniche-nelle-scuole-la-normativa-di-riferimento ):

  • che il rilascio delle concessioni edilizie sia vincolato al rispetto della normativa in materia di barriere;
  • che siano dichiarate inagibili e inabitabili (e sanzionati i responsabili) le opere realizzate in edifici pubblici o aperti al pubblico in modo tale da compromettere l’accessibilità ai disabili;
  • che sia riservata una quota di fondi per opere nell’edilizia residenziale pubblica;
  • che siano adeguati i regolamenti edilizi comunali alle norme vigenti.