Home I lettori ci scrivono Appalti scuola: quando i collaboratori scolastici effettuano il lavoro non dovuto

Appalti scuola: quando i collaboratori scolastici effettuano il lavoro non dovuto

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In questo periodo, nonostante le scuole continuano a cadere a pezzi, l’ultimo caso si è registrato in provincia di Gorizia dove un pezzo di intonaco è caduto dal soffitto di un’aula della scuola elementare “Vittorino da Feltre” di Cormons mentre si svolgeva la lezione ma senza fortunatamente coinvolgere i bambini ed i lavoratori, le scuole sono soggette ad attività di manutenzione ordinaria o straordinaria. Di norma si procede alla gara di appalto. Si realizza uno studio approfondito di tutti gli elaborati progettuali, si dichiara di aver preso conoscenza, di aver verificato e tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle capacità e disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzi one previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione e di quelli in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, nonchè di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, comprese eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori.
Dunque l’assegnazione dell’appalto dovrebbe includere anche i lavori di pulizia dei locali che vengono “contaminati” dai lavori considerati. Accade, sempre con maggior frequenza, che i collaboratori scolastici sono chiamati ad incremento di lavoro, a carichi intensivi, perché non sempre le pulizie vengono effettuate, in relazione ai lavori citati, con la cura richiesta, con la diligenza del “buon padre di famiglia”, riportando un concetto patriarcale ma universale civilistico oggi ancora esistente.
Ciò è palesemente illegittimo ed attività non dovuta. Si potrebbe in via analogia applicare lo stesso principio che trova luogo durante la tornata elettorale. Le istituzioni scolastiche interessate hanno solo il compito di mettere a disposizione delle Amministrazioni comunali i locali scolastici nei giorni necessari per l’approntamento di seggi e lo svolgimento delle operazioni elettorali, mentre il servizio di vigilanza, lo svuotamento e la rimessa in ordine delle aule e la pulizia straordinaria (oltre alla disinfestazione dei locali) è di competenza dell’ Amministrazione Comunale (al personale della scuola non impegnato nelle elezioni spetta solo la normale pulizia e la rimozione del materiale didattico, in quanto materiale appartenente alla scuola stessa ). Ed è attività che non andrebbe, nel caso in cui dovesse trovare luogo, come in realtà spesso accade, retribuita con le risorse del fondo d’istituto.
Si rischia di entrare nella fattispecie dell’indebito arricchimento. L’indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione differisce da quella ordinaria in quanto non è sufficiente il fatto materiale dell’esecuzione di un’opera o di una prestazione vantaggiosa per l’ente pubblico, che deve essere provato dall’attore, ma è necessario che l’ente abbia riconosciuto l’utilità dell’opera o della prestazione in maniera esplicita, con atto formale, ovvero in modo implicito. Il riconoscimento implicito, a differenza di quello esplicito, che deve essere adottato dagli organi deliberativi dell’ente, può promanare anche dagli organi rappresentativi dell’ente pubblico.
Esso tuttavia presuppone pur sempre o atti formali degli organi deliberativi ovvero comportamenti, quali la consapevole utilizzazione della prestazione o dell’opera, posti in essere, senza il rispetto delle prescritte formalità, dagli organi rappresentativi, dai quali si possa desumere inequivocamente e con certezza un effettivo giudizio positivo circa il vantaggio o l’util ità dell’opera o della prestazione eseguita dal privato. Corte di cassazione civile sentenza 4818/12 del 26/03/2012
Quella prestazione lavorativa deve essere svolta dai lavoratori delle ditte che hanno vinto la gara di appalto, accettare un lavoro non dovuto, anche se a volte imposto con ordini di servizio, oltre a rischiare la realizzazione di un illecito civile se non penale, favorisce anche la riduzione del lavoro dei dipendenti delle ditte che hanno vinto l’appalto, perché questi svolgeranno una quantità di ore inferiore rispetto a quella necessaria per l’adempimento pieno del contratto ivi considerato.