Approvato ieri, al Senato e in seconda lettura, il disegno di legge sull’intelligenza artificiale. Il testo (approvato con 77 voti a favore, 55 contrari e 2 astenuti) è quello che la Camera aveva approvato il 25 giugno scorso.
Si tratta di un passaggio molto importante che permette all’Italia di allinearsi alle richieste dell’AI Act europeo del 2024.
Il testo (link) si compone di 28 articoli così suddivisi
Capo I:
si tratta di una prima parte generale dove sono specificate
Capo II
Si entra nello specifico dedicando la propria attenzione normativa ai seguenti ambiti:
Seguono poi
Art. 16 Delega al Governo in materia di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale
Art. 17 Modifica al codice di procedura civile
Art. 18 (Uso dell’intelligenza artificiale per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale)
Capo III
Nel Capo III la legge definisce i passi per realizzare la Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale anche con la creazione del Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell’innovazione digitale e dell’intelligenza artificiale (art. 19)
All’interno di questo capo troviamo l’identificazione delle Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale (art. 20), norme riferite alla politica estera e di cooperazione (art. 21), misure di sostegno ai giovani e allo sport (art. 22), gli investimenti nei settori dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico (art. 23), e il lungo elenco di deleghe al Governo in materia di IA (art. 24).
Capo IV
Il Capo IV affronta invece le disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritti d’autore l’art. 25 espressamene norma la Tutela del diritto d’autore delle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale
Capo V
Seguono poi (nel capo V) le disposizioni finali della legge.
La legge riviste una significativa importanza anche in ordine alle linee guida del MIM sull’introduzione della IA nell’ambito scolastico che sono state rese note proprio qualche settimana fa e che tra le loro fonti citano proprio la legge che – allora – era ancora in discussione.
Rimandando ad altro momento una analisi di dettaglio di questo complessa norma possiamo tuttavia segnalare alcuni aspetti che direttamente coinvolgono il mondo della scuola
In primo luogo viene ribadita la necessità di un uso attento dell’intelligenza artificiale ribadendo l’obbligo a garantire la dimensione “antropocentrica” della stessa (qualunque cosa voglia qui dire antropocentrico, nuovo mantra di qualsiasi dibattito etico sull’intelligenza artificiale).
In secondo luogo si ribadiscono e approfondiscono tutte le normative rispetto alla protezione dei dati. A questo riguardo risulta davvero strano il fatto che la Camera (e quindi ieri il Senato) abbia cancellato il comma 2 dell’art. 6 che così recitava: “I sistemi di intelligenza artificiale destinati all’uso in ambito pubblico, fatta eccezione per quelli impiegati all’estero nell’ambito di operazioni militari, devono essere installati su server ubicati nel territorio nazionale, al fine di garantire la sovranità e la sicurezza dei dati sensibili dei cittadini”. In sostanza da un lato si dice che occorre proteggere i dati ma poi si permette che questi dati siano residenti fuori dalla propria giurisdizione, e quindi fuori dal proprio controllo.
Si tratta di una questione centrale, anche rispetto al tema AI e mondo della scuola e alle connesse Linee guida. Nello stesso tempo vengono scritti norme stringenti sui minori e sul divieto di utilizzo dei loro dati personali senza l’approvazione dei genitori.
In secondo luogo (ne avevamo parlato ampiamente qui) è rimasto invariato il comma 2 dell’art. 14 che così recita: “L’utilizzo dell’intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all’attività provvedimentale, nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale della persona che resta l’unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l’intelligenza artificiale”. Come avevamo detto il rischio è quello del disincentivo, da parte dei dirigenti, all’utilizzo di sistemi di AI in ambito gestionale e organizzativo (il cosiddetto fenomeno della “paura della firma”).
La lege interviene anche sugli abusi introducendo nuovi reati e aggravanti a reati esistenti. Da un lato è creato l’obbligo di trasparenza per contenuti generati artificialmente con l’obbligo di etichettare e rendere riconoscibili i deepfake (sono previsti da 1 a 5 anni di carcere “per chiunque cagiona ad altri un danno ingiusto, mediante invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di immagini o video di persone o di cose generati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, atti a indurre in inganno sulla loro genuinità”).
All’art. 13 la lette interviene sulle professioni intellettuali prevedendo che l’utilizzo dell’AI sia consentito a patto che vi sia un intervento umano di revisione. La conseguenza immediata, ad esempio sul giornalismo e quindi anche – ad esempio – sugli articoli pubblicati da Tecnica della Scuola è la seguente: è vietato far scrivere interamente un articolo ad un sistema di IA e nel caso una o più parti dell’articolo siano prodotte con il supporto dell’AI, il lettore deve essere informato.
Nel caso specifico per questo articolo che state leggendo nessuna sua né l’articolo in quanto tale è stato prodotto da sistemi AI o con il supporto di sistemi AI.