Home Politica scolastica Aspettative sindacali: illegittimo l’accordo del 1998, ora cambiano le regole

Aspettative sindacali: illegittimo l’accordo del 1998, ora cambiano le regole

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A distanza di quasi 20 anni, si scopre che l’accordo quadro stipulato fra l’Aran e le organizzazioni sindacali in materia di aspettative sindacali non è legittimo, anzi potrebbe persino contenere qualche elemento di incostituzionalità.

A stabilirlo è stato il Giudice del Lavoro di Roma in una causa intentata dal sindacato Unicobas Scuola, sostenuto dall’avvocato Giovanni Angelozzi.

La questione era nata poco prima dell’avvio dell’anno scolastico, quando il Ministero aveva negato al segretario nazionale Stefano d’Errico un’aspettativa sindacale non retribuita per l’intero anno 2016/17, proprio in base a quanto disposto dall’articolo 12 dell’accordo quadeo del 1998 che prevede che solamente i sindacati rappresentativi hanno titolo a fruire di tale opportunità.

Il giudice romano ha però decretato in modo inequivocabile che l’aspettativa a carico del sindacato è un diritto indisponibile sancito dalla legge 300/1970 (lo Statuto dei lavoratori), fruibile da tutte le organizzazioni dei lavoratori.

 

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La sentenza non lascia spazio a dubbi: “I rappresentanti sindacali appartenenti ai sindacati di dipendenti degli Enti Pubblici (…)sprovvisti della rappresentatività necessaria per partecipare alla contrattazione nazionale godono anch’essi dei benefici previsti dall’art.31 della legge n.300 del 1970, secondo cui i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali possono essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato, in quanto le norme dello statuto dei lavoratori, non escluse quelle sulle garanzie e prerogative sindacali, sono di generale applicazione anche nel rapporto di pubblico impiego”.

Il principio ribadito dalla sentenza è particolarmente rilevante: la disposizione contenuta nell Statuto dei lavoratori “è norma certamente di carattere imperativo (in quanto attinente a diritti indisponibili) e quindi non derogabile dalla contrattazione collettiva.Trattasi infatti di un diritto riconosciuto a tutela della libertà sindacale del lavoratore ed alla libera esplicazione delle relative attività, costituzionalmente garantito (cfr. artt. 39 e 51 Cost.), che non è suscettibile di limitazioni o discriminazioni”.

Il dato interessante è che il Ministero non ha fatto opposizione al decreto e quindi la sentenza è ora passata in giudicato e quindi, di qui in avanti, farà giurisprudenza su una materia particolarmente rilevante.

Ovviamente – commenta il segretario nazionale Unicobas d’Errico – per noi questa sentenza è solo il punto di partenza per riaprire la nostra battaglia contro le regole sulla questione della rappresentanza sindacale, a partire dalle impossibilità, per i sindacati non rappresentativi, di convocare assemblee sindacali nelle scuole dove non sono presenti proprie  RSU”.

“Le regole in vigore – aggiunge d’Errico – concordate fra Governo e sindacati pronta firma, escludono che  OOSS ‘non rappresentative’ possano fare campagna elettorale né trovare i candidati ed i sottoscrittori necessari a presentare le liste. La cosa è persino ridicola, visto che la somma delle firme richieste per validare le liste raggiunge numeri strabilianti (nella scuola occorrerebbero addirittura 40.000 presentatori quasi quanto è necessario per proporre al Parlamento una legge di iniziativa popolare)”. 

“Se norme analoghe esistessero anche per accedere al Parlamento – conclude il segretario nazionale  – si griderebbe  al colpo di stato, anche perché così non si consentirebbe di fatto la nascita di alcun nuovo partito”.

Clicca qui per conoscere altri dettagli della sentenza del Tribunale