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Assegnazione della sede di servizio dopo la fase B

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Il personale nominato in ruolo che abbia accettato una supplenza fino al termine dell’anno scolastico o delle attività didattiche non dovrà procedere, in questa fase, alla scelta della sede.

Con la nota prot. n. 28853 del 7 settembre 2015, indirizzata ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, il Miur fornisce indicazioni in merito all’assegnazione della sede di servizio dopo la fase B del piano assunzionale.

Il comma 99, dell’art. 1, della Legge 107/15 stabilisce che per i soggetti assunti in ruolo nella Fase B l’assegnazione della sede di servizio avviene al termine della stessa fase di assunzione, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie.

In tal caso l’assegnazione avviene all’01/09/16, per i soggetti impegnati in supplenze annuali (fino al 31/08), e al 01/07/16 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze fino al termine delle attività didattiche (fino al 30/06).

Per quanto riguarda le assegnazioni con decorrenza 01/09/16, le sedi di servizio saranno attribuite al personale nominato in ruolo a seguito della partecipazione dei medesimi alla procedura di mobilità territoriale relativa all’a.s. 2016/17. Per quanto concerne invece le assegnazioni con decorrenza 01/07/16 le sedi di servizio saranno attribuite entro tale data dagli Uffici Scolastici Regionali sulla base delle indicazioni operative che ciascun USR diramerà. La partecipazione alle operazioni di trasferimento per l’acquisizione della sede definitiva partirà, in ogni caso e come per i passati anni scolastici, dall’ambito provinciale.

Completata la fase di conferimento delle supplenze al personale docente prevista per oggi, 8 settembre, gli U.s.r. saranno posti nelle condizioni di conoscere se al personale nominato in ruolo sia stata conferita una supplenza fino al termine delle attività didattiche o fino al termine dell’anno scolastico.

Pertanto, non si rende necessario, nell’attuale fase e presso gli Uffici Scolastici Regionali di destinazione, la scelta della sede scolastica del personale nominato in ruolo e che sia stato nominato supplente per l’a.s. 2015/16 fino al termine dell’anno scolastico o delle attività didattiche.