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22.05.2026

Assegnazione provvisoria 2026/2027: Chi può fare la domanda e quali requisiti sono necessari

Una nostra lettrice ci invia il seguente messaggio:
“Buon giorno. Sono una docente di sostegno, assunta a tempo indeterminato da mini call veloce in un comune del NORD, nell’anno 2024/2025, sono, quindi, al secondo anno di vincolo triennale. Mio marito vive e lavora nel comune di residenza di una provincia del SUD, chiedo se posso fare la domanda di ricongiungimento al coniuge e quali requisiti dovrei possedere?”

Per rispondere alla domanda della nostra lettrice riteniamo opportuno chiarire prioritariamente che nel mese di giugno, a seguito dell’informativa da parte del Ministro dell’Istruzione e del Merito ai sindacati di categoria, dovrebbe essere emanata l’O.M. volta a dettare le disposizioni per le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA con l’indicazione non solo della data ultima di presentazione della domanda, ma anche dei requisiti necessari richiesti per il personale interessato.

Data ultima per presentare la domanda

Al fine di presentare la domanda, considerato i tempi tecnici, è plausibile che il termine ultimo per l’assegnazione provvisoria sia fissato entro i primi giorni di luglio al fine di poter assegnare il personale docente con contrato a tempo indeterminato sui posti vacanti e disponibili, prima della procedura prevista per la conferma dei docenti di sostegno e il successivo conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, le cui funzioni sono rese disponibili nel periodo compreso tra il 16 luglio e il 29 luglio 2026.

Requisiti

Considerato che l’assegnazione provvisoria rappresenta un passaggio importante per il ricongiungimento della famiglia, anche se per un anno, il requisito indispensabile è la residenza del coniuge, figlio o genitore da almeno tre mesi dalla data di scadenza prevista dall’O.M. e non essere vincolato per un triennio nella sede di titolarità tranne le previste eccezioni.

Requisiti per chi è nel vincolo triennale

La disposizione di legge, tranne eventuali altre innovazioni, prevede, in ottemperanza alle disposizioni previste dal CCNI 2025/2028 sulla mobilità e alle successive modifiche intervenute successivamente l’entrata in vigore del contratto, che eccezionalmente possono presentare la domanda di assegnazione provvisoria i docenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

  • Disabilità personale (art. 33 commi 3, 5 e 6 della legge 104/1992 o dell’art. 21 della legge 104/1992 con un grado d’invalidità superiore ai due terzi);
  • Figli di genitori ultra sessantacinquenni o che compiono i sessantacinque anni entro il 31 dicembre del 2026
  • Genitori di figli minori di 14 anni o che li compiono entro il 31 dicembre del 2026. Fermo restante che hanno diritto a usufruire di tale deroga anche i genitori adottivi o affidatari.

Inoltre possono fare domanda di assegnazione provvisoria i docenti che usufruiscono dell’art. 42 del Decreto legislativo 151 del 2001 secondo il seguente ordine:
1) Coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di soggetto con disabilità grave;
2) Padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) Uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) Uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) Parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

Riscontro alla domanda della nostra lettrice

Alla luce di quanto su esposto, possiamo confermare alla nostra lettrice, visto che si trova al secondo anno di servizio, quindi nel vincolo triennale, che potrà fare domanda di assegnazione provvisoria soltanto se si trova in una delle condizioni indicate.

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