Una nostra lettrice ci invia il seguente messaggio:
“Buon giorno. Sono una docente di sostegno, assunta a tempo indeterminato da mini call veloce in un comune del NORD, nell’anno 2024/2025, sono, quindi, al secondo anno di vincolo triennale. Mio marito vive e lavora nel comune di residenza di una provincia del SUD, chiedo se posso fare la domanda di ricongiungimento al coniuge e quali requisiti dovrei possedere?”
Per rispondere alla domanda della nostra lettrice riteniamo opportuno chiarire prioritariamente che nel mese di giugno, a seguito dell’informativa da parte del Ministro dell’Istruzione e del Merito ai sindacati di categoria, dovrebbe essere emanata l’O.M. volta a dettare le disposizioni per le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA con l’indicazione non solo della data ultima di presentazione della domanda, ma anche dei requisiti necessari richiesti per il personale interessato.
Al fine di presentare la domanda, considerato i tempi tecnici, è plausibile che il termine ultimo per l’assegnazione provvisoria sia fissato entro i primi giorni di luglio al fine di poter assegnare il personale docente con contrato a tempo indeterminato sui posti vacanti e disponibili, prima della procedura prevista per la conferma dei docenti di sostegno e il successivo conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, le cui funzioni sono rese disponibili nel periodo compreso tra il 16 luglio e il 29 luglio 2026.
Considerato che l’assegnazione provvisoria rappresenta un passaggio importante per il ricongiungimento della famiglia, anche se per un anno, il requisito indispensabile è la residenza del coniuge, figlio o genitore da almeno tre mesi dalla data di scadenza prevista dall’O.M. e non essere vincolato per un triennio nella sede di titolarità tranne le previste eccezioni.
La disposizione di legge, tranne eventuali altre innovazioni, prevede, in ottemperanza alle disposizioni previste dal CCNI 2025/2028 sulla mobilità e alle successive modifiche intervenute successivamente l’entrata in vigore del contratto, che eccezionalmente possono presentare la domanda di assegnazione provvisoria i docenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:
Inoltre possono fare domanda di assegnazione provvisoria i docenti che usufruiscono dell’art. 42 del Decreto legislativo 151 del 2001 secondo il seguente ordine:
1) Coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di soggetto con disabilità grave;
2) Padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) Uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) Uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) Parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
Alla luce di quanto su esposto, possiamo confermare alla nostra lettrice, visto che si trova al secondo anno di servizio, quindi nel vincolo triennale, che potrà fare domanda di assegnazione provvisoria soltanto se si trova in una delle condizioni indicate.