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29.04.2026

Assegnazioni provvisorie, può essere richiesta per altre classi di concorso in cui si ha abilitazione

Una docente X ci chiede se può richiedere l’assegnazione provvisoria 2026/2027 oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per cui si possiede abilitazione.

Assegnazione provvisoria per altre classi di concorso

L’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere
richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri
il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 4 del C.C.N.I.
mobilità
, ovvero per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo di
specializzazione, fatto salvo il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo
speciale o di indirizzo didattico differenziato.
La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di
istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di
concorso di titolarità. Il servizio prestato in assegnazione provvisoria su posti di sostegno e posti di
tipo speciale concorre ai fini del rispetto del vincolo quinquennale di servizio su tale tipologia di
posti. L’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella
per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione, secondo l’ordine previsto dalla
sequenza operativa.

Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di
appartenenza o per altra classe di concorso di cui si possieda la specifica abilitazione nei confronti
del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico 2026/2027.

Requisiti per assegnazione provvisoria

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché
ricorra uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o
    affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • ricongiungimento per l’assistenza a soggetto con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art.
    33, commi 3, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche se non convivente, a condizione che i
    docenti abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire, nell’anno scolastico in cui
    si presenta la domanda di assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per
    l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi
    dell’art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001;
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.
    L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub comunali.

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