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04.06.2026

Assegnazione provvisoria docenti 2026/2027: qual è la procedura e chi può presentare la domanda

L’assegnazione provvisoria è una procedura annuale che permette ai docenti, agli educatori e al personale ATA, di ottenere un incarico temporaneo nell’ambito della provincia o in una provincia diversa da quella di titolarità nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente.

Chi può chiedere l’assegnazione provvisoria

Possono chiedere l’assegnazione provvisoria, i docenti:
• Con contratto a tempo indeterminato, che hanno superato il vincolo triennale di permanenza nella stessa sede;
Trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa;
• In sovrannumero o in esubero
Destinatari di nomina a tempo determinato finalizzato al ruolo dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova.
Inoltre possono chiedere l’assegnazione provvisoria, i docenti che hanno ottenuto il trasferimento nella stessa classe di concorso o tipologia di posto e i docenti che hanno ottenuto il passaggio di cattedra.

Deleghe per i docenti col vincolo triennale

Oltre ai docenti di cui sopra, possono chiedere l’assegnazione provvisoria, i docenti di ruolo nel vincolo triennale, che beneficiano delle deroghe avendo un figlio minorenne fino all’età di 14 anni, o un genitore ultrassessantaciquenne, e delle precedenza previste dall’art. 13 del CCNI 2025/2028
• Non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
• Emodializzato (art. 61 della Legge 270/82);
• Docenti con disabilità;
• Docenti che han bisogno di particolari cure continuative;
• Docente genitore anche adottivo del disabile in situazione di gravità;
• Docente coniuge, o parte dell’unione civile, convivente di fatto di disabile in situazione di gravità;
• Figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;
• Fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità;
• Docente coniuge di militare o di categoria equiparata;
• Docente che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali;
• Genitori di figli di età non superiore a 14 anni;
• Figli di genitori ultrasessantacinquenni.

Chi non può chiedere l’assegnazione provvisoria

L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta dai docenti:
• In vincolo triennale che non beneficiano di alcuno dei motivi di deroga o precedenza;
• Trasferiti d’ufficio per incompatibilità con la scuola o con la sede, per la scuola o la sede dalla quale è stato trasferito.

Per quale provincia si può chiedere l’assegnazione provvisoria

I docenti che usufruiscono della possibilità di presentare domanda per l’assegnazione provvisoria, possono farlo soltanto per una sola provincia sia quella di titolarità o altra provincia; per la classe di concorso o tipologia di posto di titolarità o per una classe di concorso o tipologia di posto diversa, purché in possesso del titolo valido per la mobilità professionale.

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