Il 10 luglio del 2025 è stato sottoscritto il contratto integrativo concernente, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27 e 2027/28.
Da quando si legge nei siti dei sindacati di categoria, la domanda va presentata nell’arco di tempo che va da lunedì 14 a venerdì 25 luglio, in modalità telematica per i docenti di ruolo, mentre in modalità cartacea per i docenti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, per il personale ATA e per il personale educativo.
Possono presentate la domanda di assegnazione provvisoria per una sola provincia, per un massimo di venti preferenze e indifferentemente per uno dei seguenti motivi:
• Nell’anno scolastico 2024/2025 hanno completato un triennio di servizio nella stessa sede, superando il vincolo triennale.
• Assunti nell’anno scolastico 2023/24 pur se soggetti al vincolo triennale, rientrano nelle deroghe previste dal CCNL 2019/2021
• Assunti da GPS sostegno che hanno superato l’anno di prova e rientrano nelle deroghe del CCNL 2019/21;
• Rientranti nelle deroghe previste dal CCNL 2019/2021.
• Sono risultati vincitori del concorso PNRR 1 assunti con contratto a tempo purché abbiano già conseguito l’abilitazione.
Possono fare domanda di assegnazione provvisoria i docenti, che pur rientrando nel vincolo triennale, usufruiscono di una delle seguenti deroghe:
• Genitore di figlio o figlia che compie sedici anni entro il 31 dicembre del 2025;
• Figlio o figlia di genitore ultra sessantacinquenne che compie gli anni entro il 31 dicembre del 2025;
• Usufruisce dell’art. 33 commi 3, 5 e 6 della legge 104/1992;
• Usufruisce dell’art. 21 della legge 104/1992 con un grado d’invalidità superiore ai due terzi;
• Coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile.
Sono derogati dal vincolo anche i docenti che fruiscono dall’art. 42 del D.lgs. 151/2001 nell’ordine di seguito indicato:
I docenti possono fare domanda, a condizione di rientrare in uno dei seguenti motivi:
• Ricongiungimento a figli minori, coniuge, convivente o genitore;
• Gravi esigenze di salute documentate;
• Situazioni familiari particolari (es. disabilità grave ai sensi della Legge 104/92).
Inoltre possono fare domanda i docenti che rientrano in una delle seguenti deroghe al vincolo triennale:
• Genitori di figli sedicenni entro il 31 dicembre del 2025;
• Figli di genitori ultra sessantacinquenne entro il 31 dicembre 2025;
• Docenti con disabilità grave o che assistono familiari disabili.
I docenti, nel presentare la domanda di assegnazione provvisoria, possono indicare fino a 20 preferenze. Fermo restante che è obbligatorio indicare il comune di ricongiungimento come prima preferenza.
Possono fare la domanda di utilizzazione i docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
• Senza sede definitiva a seguito della mobilità;
• Appartengono a una classe di concorso in esubero provinciale, a seguito di contrazione degli organici;
• In soprannumero e quindi perdenti posto e trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata volta a voler rientrare nella sede di titolarità;
• Titolari su posto comune in possesso della specializzazione sul sostegno;
• In possesso di altra classe di concorso e relativa abilitazione;
• In possesso di specializzazione su indirizzi didattici particolari (es. Montessori) o che intendono insegnare nelle scuole serali, carcerarie, o ospedaliere;
• Docenti di scuola primaria su posto comune con titolo di studio in inglese che intendono insegnare lingua inglese.
L’utilizzazione oltre a non interrompere la continuità e il vincolo triennale, garantisce il punteggio spettante sia sul servizio sia sulla continuità.
L’utilizzazione di fatto rappresenta uno strumento utile per i docenti per i seguenti motivi:
• Mantiene la continuità lavorativa;
• Evita eventuali trasferimenti definitivi dalla sede di titolarità;
• Valorizzare le competenze professionali;
• Preserva il punteggio per eventuali successive mobilità.