Le tre tipologie di supplenze del personale ATA vengono assegnate tramite lo scorrimento di specifiche graduatorie al fine di coprire i posti rimasti temporaneamente privi di personale di ruolo e per sostituire il personale assente per motivi di salute o per altri motivi previsti dal contratto collettivo Nazionale.
Le supplenze si dividono in tre categorie in relazione alla durata e al tipo di posto:
Le supplenze annuali fino al 31 agosto e fino al 30 giugno sono conferire, dall’USP (Ufficio Scolastico Provinciale), utilizzando le graduatorie di prima fascia (24 mesi), seconda fascia (ad esaurimento) e ove dovesse essere necessario la terza fascia.
I contrati a tempo determinato fino al 31 agosto sono sottoscritti all’inizio dell’anno scolastico per coprire posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto privi di un titolare di ruolo; mentre i contratti a tempo determinato fino al 30 giugno, sono sottoscritti per coprire i posti disponibili ma non vacanti.
A differenza delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, le supplenze brevi e saltuarie vengono conferite dai Dirigenti Scolastici per coprire assenze temporanee del personale di ruolo utilizzando le graduatorie d’istituto di norma di terza fascia.
In merito va precisato che le disposizioni di legge introdotte per contenere la spesa pubblica, limitano la possibilità di nominare supplenti fin dai primi giorni di assenza del titolare. Nello specifico le regole sono diverse per i singoli profili per cui:
In merito all’accettazione delle supplenze la normativa di riferimento prevede le seguenti regole: Il personale ATA che ha ricevuto e accettato una supplenza breve, qualora dovesse essere convocato dall’USP per una supplenza annuale fino al 31 agosto o fino al 30 giugno, può lasciare la supplenza breve in qualsiasi momento senza alcuna sanzione. Mentre non è possibile lasciare una supplenza annuale per una breve e saltuaria.
Fra le nuove disposizioni è stato prevista la possibilità, per il personale che dovesse avere ricevuto una proposta per uno specifico profilo professionale e successivamente dovesse ricevere la proposta per un diverso profilo, può cambiare a condizione patto che la proposta arrivi prima dell’inizio delle lezioni.
Il personale che dovesse ricevere una supplenza su uno spezzone orario, ha il diritto al completamento orario fino al raggiungimento del tempo pieno. Fermo restante che tale diritto vada esercitato nello stesso profilo professionale.
La convocazione del personale ATA per le tutte le tipologie di supplenze avviene in modalità digitale con la differenza che le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche avvengono tramite la pubblicazione di un avviso da patte degli USP sui propri siti ufficiali indicando l’apertura delle funzioni alle quali i candidati accedono e compilano la domanda, indicando le sedi scolastiche e i posti desiderati, quindi il sistema assegna automaticamente i posti incrociando la posizione in graduatoria con le preferenze espresse.
Per le supplenze brevi e saltuarie le scuole attingono dalle graduatorie d’istituto convocando il personale ATA tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato all’atto dell’iscrizione a Istanze Online. A seguito della risposta dei candidati la scuola procede al conferimento della supplenza al candidato meglio posizionato in graduatoria comunicandogli l’orario della presa di servizio
In merito all’accettazione della supplenza, i candidati hanno a disposizione un tempo ben definito in relazione al tipo di supplenza e alla sua durata; per le supplenze fino a trenta giorni i candidati hanno di norma 24 ore di tempo per dare la propria disponibilità, mentre per le supplenze brevi e saltuarie i tempi possono ridursi drasticamente al fine di consentire alle scuole di garantire la continuità del servizio.
Il candidato che accetta la supplenza, ha diritto, qualora l’assenza del titolare si dovesse protrarre senza soluzione di continuità, oltre il giorno previsto, alla proroga contrattuale.