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Assegnazioni provvisorie 2025, domande a partire dai primi di luglio? Incontro al Mim il 4 giugno

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Si avvicina il momento dell’invio delle domande per l’assegnazione provvisoria: come ha detto il nostro esperto, Lucio Ficara, si pensa che si possa partire nelle prime due settimane di luglio. Intanto presto ci sarà una riunione con i sindacati.

Come riporta Flc Cgil, il Ministero ha convocato le sigle sindacali per il prossimo 4 giugno, alle ore 15,00.

Chi può fare la domanda di assegnazione provvisoria

Possono fare domanda per beneficiare dell’assegnazione provvisoria i docenti di ruolo con contratto a tempo indeterminato che:
• Usufruiscono della deroga per il vincolo triennale;
• Hanno esigenze legate a motivi di famiglia;
• Hanno gravi esigenze di salute personali;
• Donne vittime di violenza con certificazione.

Rinnovo CCNI mobilità annuale

Sono migliaia i docenti in attesa di sapere quando e soprattutto chi potrà fare la domanda di assegnazione provvisoria 2025-2026. Come prima cosa è importante ricordare che il contratto integrativo riguardante la mobilità annuale, ovvero utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, deve essere rinnovato anche alla luce delle importantissime novità introdotte dal rinnovo del contratto di mobilità territoriale e professionale per il triennio 2025-2028. Prossimamente sono previsti degli incontri al MIM tra Amministrazione e sindacati, volti a determinare le nuove regole per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per i prossimi tre anni scolastici, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.

Deroghe per chi è vincolato

Anche chi ha il vincolo triennale della mobilità, molto probabilmente potrà partecipare, sempre con una specifica deroga, alla procedura di assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale. Le deroghe per la mobilità annuale devono ancora essere regolamentate, ma è da considerare che vengano adottate, con maggiore felssibilità, le deroghe già previste con la mobilità 2025/2026. Vediamo di quale deroghe stiamo parlando:

a) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118;
e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.