Mentre nella mobilità territoriale, i docenti coniugati, hanno l’obbligo del ricongiungimento al coniuge e solo se sono legalmente separati o nel caso in cui non fossero coniugati, possono ricongiungersi ai figli o ai genitori, nelle domande di assegnazione provvisoria il ricongiungimento è libero anche per i coniugati, senza obbligo di doversi ricongiungere al coniuge. QUindi nelle assegnazioni provvisorie il docente coniugaro può scegliere di ricongiungersi ai genitori, figli e conviventi.
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, dal personale educativo e dal personale Ata, purché ricorra uno dei seguenti motivi:
Come si vede nei requisiti delle assegnazioni provvisorie, ai sensi dell’art.7 del CCNI mobilità annuale del 9 luglio 2026, il primo requisito, nell’ordine indicato nella norma, è riferito al ricongiungimento ai figli e solo dopo c’è il ricongiungimento al coniuge o alla parte di uniove civile ovvero al convivente, questo significa che non esiste un ordine di priorità e che il docente che aspira all’assegnazione provvisoria è libero di decidere a chi ricnogiungersi. In buona sostanza possiamo affermare che nelle assegnazioni provvisorie è possibile chiedere indifferentemente il ricongiungimento al coniuge, ai figli o ai genitori. Non esiste un ordine di priorità imposto dal contratto per la scelta del familiare, ma è necessario indicare un solo familiare per il quale si richiede il movimento e inserire come prima preferenza il suo comune di residenza.