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Prima ora | notizie del 16 luglio

16.07.2026

Assegnazioni provvisorie, anche chi è coniugato può scegliere di ricongiungersi con genitori, figli e conviventi

Mentre nella mobilità territoriale, i docenti coniugati, hanno l’obbligo del ricongiungimento al coniuge e solo se sono legalmente separati o nel caso in cui non fossero coniugati, possono ricongiungersi ai figli o ai genitori, nelle domande di assegnazione provvisoria il ricongiungimento è libero anche per i coniugati, senza obbligo di doversi ricongiungere al coniuge. QUindi nelle assegnazioni provvisorie il docente coniugaro può scegliere di ricongiungersi ai genitori, figli e conviventi.

Requisiti per le assegnazioni provvisorie

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e gradodal personale educativo e dal personale Ata, purché ricorra uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • ricongiungimento per l’assistenza a soggetto con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 33, commi 3, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche se non convivente, a condizione che i docenti abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001;.
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Il ricongiungimento è libero

Come si vede nei requisiti delle assegnazioni provvisorie, ai sensi dell’art.7 del CCNI mobilità annuale del 9 luglio 2026, il primo requisito, nell’ordine indicato nella norma, è riferito al ricongiungimento ai figli e solo dopo c’è il ricongiungimento al coniuge o alla parte di uniove civile ovvero al convivente, questo significa che non esiste un ordine di priorità e che il docente che aspira all’assegnazione provvisoria è libero di decidere a chi ricnogiungersi. In buona sostanza possiamo affermare che nelle assegnazioni provvisorie è possibile chiedere indifferentemente il ricongiungimento al coniuge, ai figli o ai genitori. Non esiste un ordine di priorità imposto dal contratto per la scelta del familiare, ma è necessario indicare un solo familiare per il quale si richiede il movimento e inserire come prima preferenza il suo comune di residenza. 

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