“Le assemblee studentesche sono un obbligo della scuola, da definire per ogni mese di svolgimento dell’anno scolastico. La prima assemblea si fa proprio in questi giorni, in ottobre. Il primo mese vero e proprio di scuola prevede già la prima assemblea di istituto degli studenti della scuola secondaria di secondo grado che hanno così un approccio rispetto alle problematiche interne alle proprie scuole per autogestirsi in uno spazio dedicato loro”.
“C’è un obbligo normativo e contrattuale del docente a dover vigilare nello svolgimento delle attività dedicate proprio alle assemblee studentesche? Il decreto legislativo 297 del 94, il Testo Unico stabilisce che il dirigente scolastico deve necessariamente dare gli spazi per l’assemblea di istituto degli studenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado, ma all’assemblea sia di classe che di istituto (perché ci sono due tipologie di assemblee che la scuola ha obbligo di dover concedere alle classi, le assemblee di classi e l’assemblea dell’istituto) possono assistere oltre al dirigente scolastico o a un suo delegato, i docenti che lo desiderano”.
“Dunque, non esiste un obbligo di partecipazione, di assistenza, tantomeno quindi di vigilanza rispetto alla tipologia di interruzione dell’attività didattica perché l’assemblea di classe che si fa una volta al mese per 2 ore al mese o l’assemblea d’istituto che si fa una volta al mese, iniziando dal mese di ottobre fino a maggio per un’intera mattinata scolastica, cioè per tutte le lezioni di una giornata scolastica, sono procedure obbligatorie dal punto di vista della concessione, cioè il dirigente è chiamato rispetto proprio lo statuto degli studenti e delle studentesse a concedere questi spazi assembleari durante le giornate di lezione interrompendo l’attività didattica”.
“Quindi, se si interrompe l’attività didattica, il docente cessa i propri compiti di vigilanza, di sorveglianza e può tranquillamente dedicarsi ad altre attività, per esempio attività funzionali all’insegnamento, tipo le procedure di dipartimenti, oppure possono correggere i compiti, però non hanno più quell’obbligo della vigilanza e della sorveglianza”.
“Subentra da un po’ di anni una polemica tra ciò che dice il Testo Unico, dunque la normativa vigente e i contratti che non danno al docente responsabilità di vigilanza durante questi momenti. Invece qualche dirigente scolastico ritiene che ai sensi dell’articolo 2048 del codice civile, che ricordiamolo, sostiene che i precettori sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro studenti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Certo che l’articolo 2048 poco c’entra rispetto al tempo di vigilanza, perché se si interrompe l’attività didattica per consentire agli studenti di fare un’assemblea di istituto o di classe, il docente non ha più l’obbligo della vigilanza e può rimanere all’interno dell’edificio scolastico, può rimanere anche ad assistere all’assemblea, ma solo se lo desidera. Dunque, normativamente non c’è nessun obbligo”.
“C’è anche una folta giurisprudenza su questi temi, perché alcuni dirigenti invece impongono la vigilanza. Ebbene, a partire dal 29 maggio 2007 con la sentenza del Tribunale di Cagliari di primo grado, viene prodotta una sentenza in cui si dice che il docente può anche allontanarsi dall’edificio scolastico, non ha più competenza dell’orario di servizio, cioè non deve più procedere secondo un orario di servizio”.
“Addirittura tale sentenza specifica che i docenti che prendono il servizio durante la mattinata, qualora ci fosse l’assemblea di istituto e quindi fosse interrotta l’attività didattica, potrebbero decidere anche di non venire proprio a scuola e di non prendere servizio per quel giorno. Poi c’è una sentenza importante che arriva fino all’appello, dunque vinta sia in primo grado del Tribunale di Avezzano nel 2011. L’amministrazione si costituisce in appello e perde anche l’appello nel 2013. Dunque la Corte d’Appello dell’Aquila sentenzia nuovamente che i docenti non hanno obbligo né di partecipare all’assemblea né di vigilare, ma tantomeno di rimanere in servizio, perché se si è interrotta l’attività didattica questa non può essere ripresa anche qualora il dirigente scolastico intervenisse a sospendere l’assemblea perché ricordiamo che la norma prevede che il dirigente scolastico possa intervenire a sospendere l’attività assembleare, l’assemblea d’istituto, ma con questo non significa che i ragazzi tornano in classe a fare lezione. Se si sospende l’assemblea d’istituto l’adunanza è sciolta e i ragazzi vanno a casa, cioè è finita la giornata delle attività. Con le conseguenze disciplinari del caso, perché se si interrompe un’attività come un’assemblea significa che ci sono dei motivi di gravità tali da prendere poi provvedimenti di natura disciplinare”.
“Comunque è appurato in ogni caso che il docente non può essere obbligato a una vigilanza e a un rigore dell’orario di servizio. Però ci sono degli obblighi che vanno considerati, proprio quello dell’avvio dell’assemblea. Il docente della prima ora di servizio è chiamato a farlo perché molto spesso l’assemblea può partire anche durante la prima ora o al termine della prima. Per cui la questione dell’accoglienza mattutina degli studenti in classe, accogliergli 5 minuti prima del suono della campanella da parte del docente della prima ora, svolgere l’appello e consentire l’avvio ordinato dell’assemblea è un obbligo di servizio che i docenti, soprattutto della prima ora, hanno. Non hanno altri obblighi, come non avrebbero nemmeno l’obbligo di accompagnare da un plesso a un altro la scolaresca, le classi per lo svolgimento dell’attività di assemblea, perché questi spostamenti fuori dal dall’ambito del proprio plesso non sarebbero ordine di servizio legittimo, per cui il docente deve sapere quali sono le sue incombenze, quali sono i suoi doveri, ma anche quali sono i suoi diritti”.
“Molti dirigenti scolastici protestano rispetto a queste norme, reputano il Testo Unico, la 297 del 94, il decreto legislativo 29794 datato e rivendicano la necessità di una vigilanza, di una sorveglianza. In alcune circolari compare anche questa richiesta dei dirigenti”.
“In queste assemblee, la responsabilità della vigilanza spetta al comitato studentesco, all’ordine di sicurezza degli studenti gestito dagli studenti che provvedono e si assumono la responsabilità di uno svolgimento dell’assemblea ordinato, corretto e che l’espletamento venga fatto nei giusti locali, nei giusti spazi, perché le scuole sono quasi tutte dimensionate, sono grandi nuclei scolastici che non scendono sotto le 1000 unità di studenti frequentanti, quindi organizzare le assemblee di istituto diventa anche un’organizzazione che pretende il massimo della responsabilità e dell’attenzione”.