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Assenze del personale docente e Ata nominato con contratto fino all’avente diritto ex art. 40: come vanno considerate?

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Le nomine con contratti in attesa dell’avente diritto ex art. 40 Legge 449/97 sono sempre state considerate supplenze brevi secondo il regime giuridico previsto dall’art. 19 comma 10 del Ccnl 2006-2009, dove a riguardo si legge che per le assenze dal servizio per malattia del personale della scuola, assunto con contratto di lavoro a t.d. stipulato dal dirigente scolastico, nei limiti della durata del contratto, spetta la conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, con retribuzione al 50%.
Quanto appena detto ha però negli anni prodotto delle palesi violazioni del diritto nei confronti del supplente che, pur in presenza di nomina fino all’avente titolo ex art. 40, ha occupato un posto che nella sua natura giuridica era fino al 30 giugno o al 31 agosto.
A tal proposito è intervenuto durante lo scorso anno scolastico l’Usr Veneto che, dopo aver chiesto il parere dell’avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, ha emanato la nota prot. n. 2957 del 12 marzo 2013 con la quale chiarisce che: “nel caso in cui il contratto stipulato “fino all’avente diritto” si riferisca a posto vacante (31 agosto) o disponibile (30 giugno) e pertanto la liquidazione delle competenze sia a carico degli Uffici del Tesoro, il contratto è equiparabile alla supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.”
Importante anche la nota Miur 6677/12 che recita: “quando al medesimo docente o ata e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, l’intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo”.
Ora, considerato che anche quest’anno molti docenti e personale Ata hanno un contratto ex art. 40 fino all’avente titolo e viste le diverse segnalazioni che ci giungono, che denunciano posizioni opposte nell’individuazione della normativa da applicare – malattia al 50% o malattia al 100% – l’Anief chiede al Miur di voler intervenire con una nota, indirizzata a tutte le istituzioni scolastiche, che chiarisca in maniera inequivocabile quale sia la disciplina da applicare al contratto stipulato.
Pertanto, il personale docente e Ata nominato in attesa dell’avente diritto che si è visto decurtare la retribuzione per assenza di malattia a seguito di diversa applicazione del Ccnl, è invitato a rivolgersi alle nostre sedi territoriali o scrivere (anche se docenti) a [email protected] per attivare le procedure per il recupero di quanto indebitamente detratto.