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Assenze per malattia, il codice E nei certificati non esonera dalla visita fiscale

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L’INPS ha risposto alle molte segnalazioni di lavoratori che stanno chiedendo ai propri medici curanti di apporre il codice “E” nei certificati al fine di ottenere l’esenzione dal controllo.
Con un comunicato del 23 ottobre, l’INPS fa sapere che le norme vigenti non prevedono l’esonero dal controllo, ma solo dalla reperibilità; pertanto il controllo concordato è sempre possibile.
In secondo luogo, il medico curante certificatore può applicare solo ed esclusivamente le “agevolazioni” previste dai vigenti decreti quali uniche situazioni che escludono dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità.Nel caso dei dipendenti pubblici, compreso il personale della Scuola, le previsioni sono contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017, n. 206:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto;
  • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

Soltanto in questi casi, la segnalazione da parte del medico curante deve essere apposta al momento della redazione del certificato e non può essere aggiunta successivamente, proprio perché l’esonero è dalla reperibilità e non dal controllo.

In merito al codice “E”, l’INPS chiarisce che  si tratta di un codice a esclusivo uso interno riservato ai medici INPS durante la disamina dei certificati pervenuti per esprimere le opportune decisionalità tecnico-professionali, secondo precise disposizioni centralmente impartite in merito alle malattie gravissime.

Di conseguenza, ogni eventuale annotazione nelle note di diagnosi della dizione “Codice E” non può produce alcun effetto di esonero né dal controllo né dalla reperibilità.