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03.03.2026

Orario visita fiscale docenti, quando ci si può allontanare dal domicilio?

Quando un docente si assenta per malattia, entrano in gioco regole precise che incidono sia sull’organizzazione del servizio scolastico sia sul trattamento economico del dipendente. Tra comunicazione tempestiva, certificazione medica e controlli domiciliari, il sistema delle visite fiscali richiede attenzione per evitare contestazioni e decurtazioni dello stipendio.

Fasce orarie: cosa cambia dopo la sentenza

Le visite fiscali per i dipendenti pubblici, compreso il personale scolastico, devono essere effettuate nelle fasce 10-12 e 17-19, tutti i giorni, festivi inclusi. L’attuale disciplina deriva dalla sentenza n. 16305/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, che ha annullato il precedente decreto ministeriale del 2017 con orari più estesi (9-13 e 15-18). A seguito della pronuncia, l’INPS ha fornito indicazioni operative confermando le fasce oggi in vigore. L’obbligo di reperibilità resta valido per l’intero periodo di malattia, anche se la visita non viene effettivamente effettuata.

Comunicazione dell’assenza e ruolo dell’INPS

Il primo obbligo riguarda la comunicazione: l’assenza per malattia deve essere segnalata alla scuola prima dell’inizio dell’attività lavorativa, così da consentire la sostituzione del personale. Il medico curante trasmette poi il certificato in modalità telematica all’INPS, che può disporre la visita fiscale sia su richiesta del dirigente scolastico sia d’ufficio. Il controllo, dunque, può scattare anche senza una specifica domanda della scuola. Durante tutto il periodo indicato nel certificato, il lavoratore è tenuto alla reperibilità presso il domicilio comunicato.

Sanzioni, giustificazioni e gestione delle assenze durante la malattia

Il lavoratore deve essere presente al domicilio per tutto il periodo coperto dal certificato medico, anche se la visita fiscale non viene effettivamente disposta.

Le principali conseguenze dell’assenza ingiustificata sono:

  • possibile perdita dell’indennità di malattia per i giorni di irreperibilità;
  • eventuali provvedimenti disciplinari da parte dell’amministrazione scolastica;
  • possibili verifiche ulteriori in caso di comportamenti ripetuti o mancato rispetto delle comunicazioni obbligatorie.

È importante ricordare che la reperibilità non riguarda solo il giorno della visita fiscale, ma tutto il periodo di malattia certificato.

Esistono però situazioni in cui il lavoratore può allontanarsi dal domicilio durante le fasce orarie di controllo, purché l’assenza sia giustificata da motivazioni sanitarie documentabili. In particolare:

  • visite mediche urgenti;
  • accesso al pronto soccorso per aggravamenti improvvisi;
  • esami diagnostici prescritti dal medico curante;
  • terapie legate direttamente alla patologia certificata.

In questi casi è fondamentale conservare la documentazione sanitaria, come:

  • referti medici;
  • attestazioni di accesso alle strutture sanitarie;
  • certificazioni di visite specialistiche o terapie effettuate.

Quando possibile, è consigliabile informare preventivamente la scuola o l’INPS dell’uscita dal domicilio durante le fasce di reperibilità. Questa precauzione, pur non essendo sempre obbligatoria in situazioni di emergenza, riduce il rischio di contestazioni. In generale, una gestione corretta della documentazione medica e delle comunicazioni resta lo strumento principale per tutelare il lavoratore e garantire il rispetto delle norme sul controllo delle assenze per malattia nel comparto scuola.

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