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Attività alternativa alla religione cattolica

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Per uniformare l’organizzazione delle attività didattiche e formative rivolte agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie, medie e superiori, che quando sono stati iscritti hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, vengono fornite dall’Usr Liguria, con decreto prot. n. 6776/C1 del 3 settembre scorso, importanti indicazioni operative.
Innanzitutto si ricorda che l’Accordo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985 n. 121, e confermata dall’Intesa del 28 giugno 2012 tra il Ministro dell’Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, consente agli studenti e/o ai loro genitori di esercitare, all’atto della prima iscrizione ad uno dei corsi di studi delle istituzioni scolastiche, di scegliere se avvalersi oppure no dell’insegnamento della religione cattolica. Tale scelta ha effetto per l’intero anno scolastico di prima iscrizione e si considera automaticamente confermata per tutti gli anni scolastici successivi per i quali è prevista l’iscrizione d’ufficio.
Su iniziativa degli interessati è però “fatto salvo il diritto di modificare tale scelta iniziale per l’anno scolastico successivo tramite un’espressa dichiarazione che deve pervenire alla scuola entro il termine delle iscrizioni (C.M. n. 96 del 17 dicembre 2012)”.
Ricordiamo che nei confronti degli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, vanno posti in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire il diritto di frequentare attività alternative, come previsto dalla C.M. n. 18 del 4 luglio 2013, facendo riferimento per la loro organizzazione alle indicazioni contenute nella C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987.
A tal proposito, premesso che “è compito del collegio dei docenti definire i contenuti delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, ai fini dell’affidamento delle stesse, i dirigenti scolastici avranno cura di osservare le disposizioni vigenti”, che vengono riassunte nella suddetta disposizione dell’Usr Liguria: in via prioritaria i dirigenti scolastici attribuiranno le ore di attività alternative alla religione cattolica ai docenti a tempo indeterminato in servizio nella rispettiva scuola, la cui cattedra sia costituita con un numero di ore inferiore a quello obbligatorio (docenti totalmente o parzialmente in soprannumero), ai fini del completamento dell’orario d’obbligo. Si precisa che non è possibile per i docenti titolari di cattedra orario esterna completare nella prima scuola con ore di attività alternative.
Il decreto del Direttore generale ricorda poi come procedere nel caso in cui non si possa fare come indicato in via prioritaria.
 
In merito al pagamento delle competenze si evidenzia che la circolare Mef n. 26482 del 7 marzo 2011 chiarisce che “poiché a seguito della scelta effettuata dai genitori e dagli alunni, sulla base della normativa vigente, di avvalersi dell’insegnamento delle attività alternativa, le stesse costituiscono un servizio strutturale obbligatorio, si ritiene che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa”.
La stessa circolare, “ai fini dell’attribuzione delle ore da liquidare, in coerenza con le vigenti disposizioni”, identifica quattro tipologie di destinatari e le conseguenti modalità di retribuzione:
1) personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;
2) docenti dichiaratisi disponibili ed effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo;
3) personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo;
4) personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate.
 
Nel decreto dell’Usr Ligura prot. n. 6776 del 3 settembre viene messo in rilievo che “nei provvedimenti di individuazione delle ore eccedenti, i dirigenti scolastici dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver potuto coprire tali ore con docenti di ruolo, tenuti al completamento di orario e, in caso di supplenza, di non aver potuto provvedere all’attribuzione di ore eccedenti.
Infine, viene sottolineato che le procedure del suddetto decreto si applicano anche nel caso in cui sia stato scelto lo studio individuale con assistenza del personale docente.
 
Inoltre, segnaliamo che i Cobas scuola della Liguria hanno inviato a tutte le scuole della regione, all’attenzione dei dirigenti scolastici, un “invito formale ad organizzare dal giorno 16 settembre le attività obbligatorie alternative alla religione cattolica”,  evidenziando “il carattere obbligatorio della materia alternativa, che deve partire dall’inizio delle lezioni, con la nomina degli eventuali supplenti”.