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Aggiornato il 05.08.2025
alle 17:47

Bocciato dopo 4 minuti di interrogazione, fa ricorso: “Voti già definiti”. I giudici lo respingono: aveva 6 insufficienze

Si può bocciare uno studente dopo soli quattro minuti dall’inizio di un’interrogazione? A quanto pare sì: a deciderlo i giudici del Tar Lombardia dopo il ricorso da parte della famiglia di un ragazzo non ammesso alla classe successiva in seguito all’esito di un colloquio durato solo quattro minuti.

“Il giudizio non si basa sui tempi ma sulla preparazione”

Tutto è avvenuto, come riporta Fanpage, in un istituto superiore milanese, nel 2021. A quattro anni di distanza i giudici hanno bocciato il ricorso affermando che “il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe successiva si basa sull’insufficiente preparazione e maturazione per accedervi” e non, invece, sui tempi per giudicarla.

I ricorrenti lamentano una “violazione delle Circolari Ministeriali” e “delle disposizioni in materia di valutazione scolastica”, in quanto il consiglio di classe non avrebbe tenuto in giusta considerazione la “particolarità dell’anno scolastico trascorso, condizionato dalla pandemia e dalla didattica a distanza (Dad)”, dal momento che l’anno precedente gli studenti avevano potuto godere di una “promozione generalizzata” a fronte di soli 2 mesi di Dad.

“Manifesta ingiustizia”

A questo, i legali della famiglia aggiungono che ci sia stata una “manifesta ingiustizia” dal momento che “18 alunni sono stati valutati in soli 80 minuti, praticamente poco più di 4 minuti per ciascun alunno”. Tale dato dimostrerebbe, secondo i ricorrenti, che i docenti sarebbero arrivati allo scrutinio finale con i voti già definiti.

Nonostante ciò, il Collegio ha respinto il ricorso della famiglia. Secondo i giudici, infatti, il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe successiva si basa “sull’insufficiente preparazione e maturazione per accedervi” e non, invece, sui tempi sui quali la si valuta.

Dunque, viste le 6 insufficienze dello studente, il ragazzo non è stato ritenuto idoneo perché mancante “degli strumenti necessari per affrontare la classe successiva”. Infine, riguardo al tempo utilizzato per i colloqui, il Tar ha chiarito che si tratterebbe “di un profilo non sindacabile” poiché manca una regolamentazione riguardo ai tempi da dedicare all’esame dei singoli alunni, né è possibile stabilire “quali alunni abbiano fruito di maggiore o minore tempo per la valutazione”.

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