Si può bocciare uno studente dopo soli quattro minuti dall’inizio di un’interrogazione? A quanto pare sì: a deciderlo i giudici del Tar Lombardia dopo il ricorso da parte della famiglia di un ragazzo non ammesso alla classe successiva in seguito all’esito di un colloquio durato solo quattro minuti.
Tutto è avvenuto, come riporta Fanpage, in un istituto superiore milanese, nel 2021. A quattro anni di distanza i giudici hanno bocciato il ricorso affermando che “il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe successiva si basa sull’insufficiente preparazione e maturazione per accedervi” e non, invece, sui tempi per giudicarla.
I ricorrenti lamentano una “violazione delle Circolari Ministeriali” e “delle disposizioni in materia di valutazione scolastica”, in quanto il consiglio di classe non avrebbe tenuto in giusta considerazione la “particolarità dell’anno scolastico trascorso, condizionato dalla pandemia e dalla didattica a distanza (Dad)”, dal momento che l’anno precedente gli studenti avevano potuto godere di una “promozione generalizzata” a fronte di soli 2 mesi di Dad.
A questo, i legali della famiglia aggiungono che ci sia stata una “manifesta ingiustizia” dal momento che “18 alunni sono stati valutati in soli 80 minuti, praticamente poco più di 4 minuti per ciascun alunno”. Tale dato dimostrerebbe, secondo i ricorrenti, che i docenti sarebbero arrivati allo scrutinio finale con i voti già definiti.
Nonostante ciò, il Collegio ha respinto il ricorso della famiglia. Secondo i giudici, infatti, il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe successiva si basa “sull’insufficiente preparazione e maturazione per accedervi” e non, invece, sui tempi sui quali la si valuta.
Dunque, viste le 6 insufficienze dello studente, il ragazzo non è stato ritenuto idoneo perché mancante “degli strumenti necessari per affrontare la classe successiva”. Infine, riguardo al tempo utilizzato per i colloqui, il Tar ha chiarito che si tratterebbe “di un profilo non sindacabile” poiché manca una regolamentazione riguardo ai tempi da dedicare all’esame dei singoli alunni, né è possibile stabilire “quali alunni abbiano fruito di maggiore o minore tempo per la valutazione”.