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Bocciato lo studente-atleta, la famiglia fa ricorso per Percorso Formativo Personalizzato inadeguato. Il TAR lo respinge: lacune gravi

Le carenze nelle materie d’indirizzo e l’esito negativo degli esami di recupero estivi non possono essere cancellati attribuendo la responsabilità dell’insuccesso alla scuola. Con il decreto monocratico N. 00126/2026, pubblicato il 23 settembre 2026, il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha respinto la richiesta di misura cautelare monocratica presentata dai genitori di uno studente-atleta minorenne. La famiglia chiedeva l’ammissione con riserva alla quarta classe del Liceo classico per l’anno scolastico 2026/2027.

L’esito dello scrutinio e i voti del recupero

La vicenda trae origine dal giudizio di sospensione deliberato dal Consiglio di classe nel mese di giugno 2026, quando lo studente presentava valutazioni insufficienti in lingua e cultura latina (4/10), lingua e cultura greca (4/10) e matematica (5/10). Sottoposto alle verifiche di recupero alla fine dell’estate, l’alunno ha ottenuto un quadro di valutazioni definitive pari a 3/10 in greco, 4/10 in latino e 4/10 in matematica, sfociato nel provvedimento formale di non ammissione.

La tesi della famiglia: inadeguato il piano per lo studente-atleta

Di fronte alla bocciatura, i genitori del minore si sono rivolti alla giustizia amministrativa chiamando in causa il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’istituto scolastico. Il ricorso sosteneva che l’insuccesso e la preparazione insufficiente del ragazzo non dovessero gravare sullo studente, bensì sull’Amministrazione scolastica. Secondo la difesa, la scuola avrebbe mancato di predisporre e monitorare adeguatamente il Percorso Formativo Personalizzato (PFP) previsto nell’ambito del progetto “Studente-atleta di alto livello”, non garantendo un sufficiente coordinamento con i tutor e opportune misure di personalizzazione didattica.

Le motivazioni del TAR: il merito scolastico non si cancella

Le argomentazioni della difesa sono state rigettate dal Presidente del TAR. Il decreto sottolinea infatti che le lacune formative del giovane sono accertate e non controverse. Di conseguenza, eventuali criticità o inadeguatezze nella gestione dell’attività didattica da parte dell’istituto non possono essere invocate come titolo per pretendere la promozione alla classe successiva. Secondo il giudice amministrativo, consentire al ragazzo di frequentare la quarta classe in presenza di tali carenze finirebbe unicamente per pesare sullo studente, aggravandone la posizione.

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