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Studente-atleta bocciato: il TAR Lombardia conferma, il Piano Personalizzato non garantisce la promozione

Non basta essere un atleta di alto livello per assicurarsi il passaggio alla classe successiva. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Lombardia, che con la sentenza 4032 pubblicata il 4 agosto 2026 ha respinto il ricorso dei genitori di uno studente-atleta iscritto a un Istituto di Istruzione Superiore.

Sport e studio in conflitto

Il giovane, impegnato in attività agonistiche di rilievo, beneficiava del “Progetto Studente-Atleta di alto livello”, un programma nazionale volto a conciliare la carriera sportiva con il percorso scolastico attraverso un Piano Formativo Personalizzato (PFP),. Nonostante queste tutele, lo studente è stato fermato alla fine del secondo anno a causa di quattro insufficienze in materie chiave: Scienze Naturali, Storia e Geografia, Inglese e Spagnolo.

I genitori avevano impugnato il provvedimento di non ammissione e il successivo diniego di autotutela del Dirigente Scolastico, lamentando una sistematica violazione del PFP. Secondo l’accusa, i docenti avrebbero sottoposto il ragazzo a verifiche “a sorpresa” e sovrapposizioni di prove scritte e orali nella stessa giornata, talvolta immediatamente dopo gare importanti, rendendo di fatto impossibile un rendimento costante.

La decisione dei giudici

La Quinta Sezione del TAR ha però giudicato infondate le contestazioni,. Dall’analisi dei registri elettronici e delle relazioni dei docenti, è emerso che le sovrapposizioni delle verifiche (avvenute tra aprile e maggio) non erano “indebite”, ma previamente concordate con lo studente per permettergli di recuperare prove precedenti o assenze legate allo sport.

I magistrati hanno chiarito un punto fondamentale: l’adesione al progetto per atleti di alto livello “non comporta in alcun modo l’esonero dalle verifiche” né garantisce un’incidenza automatica positiva sull’esito dell’anno. Gli obiettivi didattici minimi devono essere raggiunti da ogni studente, indipendentemente dai meriti sportivi.

Discrezionalità tecnica e “fragilità diffuse”

Nella sentenza si legge che il giudizio del Consiglio di Classe è espressione di discrezionalità tecnica, un campo in cui il giudice amministrativo può intervenire solo in presenza di palesi illogicità. Nel caso in questione, nonostante alcuni progressi mostrati in Matematica ed Educazione Civica, il quadro complessivo presentava “fragilità diffuse” e un andamento non coerente con il profilo educativo richiesto dall’indirizzo di studi.

Il Tribunale ha quindi confermato la legittimità della bocciatura, ordinando la compensazione delle spese di lite.

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