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Bonus psicologo 2022: domanda on-line fino al 24 ottobre

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Il decreto-legge, n. 228/2021, convertito dalla legge 15/2022, ha introdotto il cosiddetto “bonus psicologo”, misura finalizzata a sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia.

L’INPS, con la circolare INPS 19 luglio 2022, n. 83 ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda.

Con il messaggio 21 luglio 2022, n. 2905 l’Istituto ha comunicato che le domande per la fruizione del beneficio potranno essere inoltrate tramite la procedura informatica entro il 24 ottobre 2022.

Quanto spetta

Il beneficio, nella misura massima di 600 euro per persona, è parametrato all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere i soggetti con un valore ISEE più basso:

a) in caso di ISEE inferiore a 15.000 euro l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;

b) in presenza di ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;

c) in caso di ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.

Come richiederlo

La domanda per accedere al beneficio potrà essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, oppure, tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Ai fini della presentazione della domanda, il richiedente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità e di valore non superiore a 50.000 euro.

Rimborso del contributo

A ogni beneficiario viene comunicato un codice univoco, che individua il contributo assegnato e che dovrà essere comunicato al professionista per ogni sessione di psicoterapia.

Il professionista, in apposita sezione, dovrà indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.

L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, verrà erogato direttamente a favore del professionista.