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C’è un punto dolente nelle domande per il rinnovo delle Graduatorie ad esaurimento

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Se leggiamo il testo della nota n. 31, esso recita così: . “31. Indicare la graduatoria solo se si riferisce al servizio non specifico che si valuta al 50%. In virtù delle disposizioni di cui all’allegato 7 del presente provvedimento, anche gli aspiranti non inclusi negli elenchi prioritari degli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 possono chiedere la valutazione al 100% del servizio su graduatoria diversa da quella in cui il servizio è stato effettuato. A tal fine non indicheranno la graduatoria su cui il servizio è stato effettivamente prestato, ma quella per la quale si era già inclusi a pieno titolo l’anno scolastico di riferimento, su cui si intende imputare la valutazione.”

Molti docenti hanno letto questa nota in senso esteso, convinti di poter usufruire del punteggio intero, pur avendo insegnato in classe di concorso diversa. In realtà bisogna leggerla in stretto collegamento alle disposizioni del salvaprecari.
Giunge utile, a tal proposito, un chiarimento del Csa di Salerno che, da contatti intercorsi col Miur, precisa: “ Trattasi di disposizione che autorizza tutti i docenti che avevano i requisiti per essere inseriti negli elenchi prioritari (anche se di fatto non ci sono perché hanno lavorato; devono cioè essere in Grad. a esaur. a pieno titolo, avere insegnato l’a.s. precedente per un anno, fino al 30 giugno o 180 giorni all’interno della medesima istituzione scolastica) di ottenere la valutazione del servizio prestato su altra classe di concorso al 100% sulla materia d’insegnamento per la quale risultano inseriti nella graduatoria ad esaurimento a pieno titolo e sulla quale hanno avuto incarico l’a.s. precedente per un anno, fino al 30 giugno o per 180 giorni.”
Ciò significa che al docente che, pur avendo i requisiti per rientrare nel Salvaprecari, non ha presentato la domanda (non ha potuto presentare la domanda) perchè già impegnato in classe di concorso diversa rispetto a quella dell’anno precedente o che comunque avrebbe dato accesso al SP, il ministero attribuisce la scelta della classe di concorso alla quale attribuire, al 100%, il servizio.
L’allegato 7, infatti, lascia chiaramente intendere ciò: “Allo scopo di assicurare parità di trattamento in relazione alla valutazione dei servizi prestati nell’a.s. 2010-2011, il personale docente educativo e ATA che, pur avendo i requisiti per rientrare tra i beneficiari delle disposizioni in oggetto, non si avvalga della relativa normativa in quanto occupato per il corrente anno scolastico, può all’ atto dell’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento o permanenti (docenti ed ATA) o delle graduatorie permanenti (ATA), qualora per carenza di posti disponibili abbia stipulato contratto di supplenza per classe di concorso , posto o profilo diverso rispetto a quello dell’ anno di rispettivo riferimento, scegliere a quale dei due diversi insegnamenti o profili attribuire il punteggio.”
Ecco perché detti docenti dovevano trascrivere, ove era indicato  “Graduatoria________(31)”,  la classe di concorso su cui intendevano farsi valutare il punteggio (che sarà quella per la quale si era già inclusi a pieno titolo l’a.s. di riferimento), e non indicare la classe di concorso sui cui effettivamente avevano prestato servizio; ove era indicato “Al fine del computo del punteggio nella graduatoria  (13) ___________……………” sopra in alto nel modello di domanda, avrebbero dovuto ritrascrivere la stessa classe di concorso.
Invece, il docente che aveva lavorato in una classe di concorso e adesso richiedeva la valutazione del servizio in altra classe di concorso, al 50%, avrebbe dovuto indicare, a fianco all’espressione su indicata “Al fine del computo del punteggio nella graduatoria  (13) ___________……………”, la classe di concorso su cui intendeva ottenere la valutazione del servizio ed, invece, ove era indicato “Graduatoria________(31)” la classe di concorso su cui aveva prestato effettivamente servizio (in tal caso, il servizio sarà valutato al 50%).