L’avvocato Daniele Beretta, esperto di diritto scolastico, intervenuto nella nostra diretta di venerdì 27 giugno, per la rubrica “L’avvocato risponde” in collaborazione con Sidels, la Società italiana di diritto e legislazione scolastica, ha chiarito alcune questioni riguardanti la tanto discussa Carta Docente in Italia, illustrando la sua evoluzione normativa dalla sua introduzione nel 2015, con l’estensione del beneficio ai docenti a tempo determinato tramite leggi successive e la definizione dei criteri di assegnazione.
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Nodi non affrontati direttamente dalla Cassazione
La Cassazione non ha trattato le supplenze brevi e gli spezzoni orari.
Per le supplenze brevi, la Cassazione ha suggerito l’utilizzo del criterio dei 180 giorni di servizio per anno scolastico. Molte sentenze di merito riconoscono il beneficio per servizi superiori a 180 giorni.
Per gli spezzoni orari, la giurisprudenza di merito ha riconosciuto la Carta anche a chi non aveva l’orario completo, basandosi anche su principi CGE secondo cui il monte ore inferiore non giustifica un trattamento diverso.
Chi può fare ricorso?
Tutti i docenti che hanno prestato servizio a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto o al 30 giugno.
I docenti che hanno prestato servizio a tempo determinato per periodi di almeno 180 giorni.
I docenti con supplenza annuale (31 agosto) nell’anno scolastico 2024/25 che non hanno percepito la Carta, pur essendo riconosciuta dalla Legge Finanziaria.
Importo degli Arretrati: €500 per ciascun anno scolastico.
Dove presentare ricorso: Al Tribunale del Lavoro della circoscrizione in cui si presta o si è prestato l’ultimo servizio.
Documentazione necessaria
Per l’adempimento in forma specifica: prova del servizio (certificati, stato matricolare, contratti) e prova dell’inserimento nel sistema delle supplenze (estratto graduatorie) se si è cessato il servizio.
Per il risarcimento del danno: preferibilmente giustificativi delle spese sostenute, ma la liquidazione può avvenire anche in via equitativa. L’esito dei ricorsi si pronostica favorevole, con la maggioranza dei ricorsi finora accolti.
Principi della Corte di Cassazione
La Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo con incarichi annuali (fino al 31 agosto) o incarichi fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno). Non è rilevante l’omessa domanda al Ministero.
Per i docenti rientranti in questa categoria che, al momento della sentenza, sono ancora “interni” al sistema scolastico (iscritti in graduatoria, con supplenza, o transitati in ruolo), spetta l’adempimento in forma specifica, ovvero l’erogazione della Carta Docente e degli arretrati.
Per i docenti rientranti nella categoria di cui sopra che, al momento della sentenza, sono “fuoriusciti” dal sistema scolastico (cessati dal servizio di ruolo o cancellati dalle graduatorie), spetta il risarcimento del danno. Il danno può essere liquidato equitativamente dal giudice, fino al massimo del valore della Carta (€500/anno), salvo prova di un maggior pregiudizio.
Tempi di Prescrizione
Azione di adempimento in forma specifica: 5 anni. Decorre dalla data in cui è sorto il diritto (conferimento incarico o data di apertura della piattaforma, se successiva).
Azione di risarcimento del danno: 10 anni. Decorre dalla data di fuoriuscita dal sistema scolastico.
La prescrizione può essere interrotta con una semplice messa in mora (tramite PEC o raccomandata) inviata al Ministero.