Home Precari Carta docente: cosa cambia e chi può richiederla dopo le ultime sentenze

Carta docente: cosa cambia e chi può richiederla dopo le ultime sentenze

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Nel corso di una recente diretta per la rubrica “L’avvocato risponde” in collaborazione con Sidels, la Società italiana di diritto e legislazione scolastica, l’esperto di diritto scolastico Daniele Beretta ha fatto chiarezza su un tema che continua a generare dibattito e contenziosi: la Carta del docente, il bonus da 500 euro annui destinato alla formazione del personale insegnante.

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Introdotta con la legge 107/2015, la Carta era inizialmente riservata esclusivamente ai docenti di ruolo. Solo con il Decreto Legge 69/2023, detto anche “salva infrazioni”, il beneficio è stato esteso ai supplenti annuali con contratto fino al 31 agosto per l’anno scolastico 2023/24. La Legge di Bilancio 2024 ha poi confermato questa estensione, ma la sua attuazione concreta presenta ancora delle criticità.

Secondo l’avvocato Beretta, la svolta è arrivata grazie all’intervento della Corte di Giustizia Europea, che nel 2022 ha stabilito come l’esclusione dei docenti precari violasse il principio di parità di trattamento, considerando la Carta docente una vera e propria “condizione di impiego”. Una posizione confermata poi dalla Corte di Cassazione (sentenza 26 ottobre 2023), che ha sancito il diritto al bonus anche per i docenti con incarichi fino al 30 giugno, indipendentemente dalla presentazione della domanda.

Chi può agire per ottenere la Carta e gli eventuali arretrati?

  • I docenti con supplenza al 31 agosto o al 30 giugno;
  • Chi ha lavorato per almeno 180 giorni in un anno scolastico;
  • Anche coloro che oggi non sono più in servizio, ma che erano presenti nel sistema scolastico durante gli anni oggetto del ricorso.

In base allo stato attuale, i docenti ancora “interni” al sistema (in servizio o inseriti in graduatoria) possono chiedere l’erogazione del bonus e degli arretrati. Chi invece è “fuoriuscito” può agire per ottenere un risarcimento del danno, fino a 500 euro per ogni anno scolastico, salvo prova di un danno maggiore.

Due i percorsi legali:

  • Azione di adempimento: da avviare entro 5 anni dalla nascita del diritto.
  • Azione risarcitoria: prescrizione di 10 anni dalla cessazione del servizio.

Per attivare il ricorso occorrono i contratti di supplenza, eventuali certificati di servizio e, per chi non è più in ruolo, la documentazione che provi l’inserimento nelle graduatorie.

Importante sapere che anche spezzoni orari e supplenze brevi potrebbero dare diritto al bonus, se si supera la soglia dei 180 giorni. La giurisprudenza di merito inizia infatti a riconoscere la Carta anche in questi casi.

Infine, il Parlamento sta discutendo un nuovo disegno di legge (DDL 1445), che potrebbe portare ulteriori modifiche. Ma per ora, la via giudiziaria resta lo strumento più efficace per far valere i propri diritti.