Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito indicazioni operative, condivise con l’INPS, per le cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza dal 1° settembre 2026.
Di seguito sono riepilogate le scadenze e le procedure operative per le diverse categorie di personale scolastico, focalizzate sulla presentazione delle domande di cessazione e sulla gestione amministrativa propedeutica al trattamento di quiescenza.
Le istanze di cessazione dal servizio possono essere presentate a partire dal 26 settembre 2025.
Il termine finale per la presentazione delle domande di cessazione per dimissioni volontarie, per raggiungimento del massimo di servizio, per istanze di permanenza in servizio per raggiungere il minimo contributivo, o per la revoca delle suddette istanze, è fissato al 21 ottobre 2025. Il mancato rispetto di questo termine comporta che non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente.
Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio per i dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio 2026, come stabilito dall’art. 12 del C.C.N.L. per l’Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010. Se un dirigente presenta comunicazione di recesso oltre questo termine, non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.
Il personale interessato all’accesso all’APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci potrà presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2026, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS.
Le lavoratrici che hanno presentato domanda di cessazione Opzione donna con esito positivo, ma che intendono presentare anche la domanda di riconoscimento delle condizioni per l’APE sociale, devono presentare quest’ultima domanda entro e non oltre il 31 marzo 2026 (1° scrutinio 2026).
La maggior parte del personale di ruolo (Dirigenti scolastici, personale docente, educativo e A.T.A.) deve utilizzare esclusivamente la procedura web POLIS “istanze on line”, disponibile sul sito internet del Ministero, per presentare le domande di cessazione e le revoche.
Le istanze POLIS attive sono sette e consentono di scegliere tra diverse tipologie di pensionamento:
Se vengono presentate dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria sia a Quota 100, 102, 103, “pensione anticipata flessibile” o “opzione donna”, queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.
Trento, Bolzano e Aosta:il personale di queste province presenta le domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che poi le inoltrerà agli Uffici territoriali competenti.
Personale all’estero: è consentito presentare l’istanza all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.
Anche coloro che chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico devono rispettare il termine del 21 ottobre 2025. Gli interessati devono esprimere l’opzione per la cessazione o la permanenza a tempo pieno, nel caso in cui il part-time non sia concesso (ad esempio, per superamento del limite percentuale o esubero nel profilo).
Le domande di trattenimento in servizio (ai sensi dell’art. 1, c. 257, L. 208/2015, per non più di tre anni) devono essere presentate all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il 21 ottobre 2025.
Le domande di pensione devono essere invece inviate direttamente all’Ente Previdenziale (INPS), separatamente dalla domanda di cessazione al Ministero, utilizzando esclusivamente le seguenti modalità telematiche: