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Chi deve effettuare la valutazione nella scuola del rischio da stress lavoro-correlato?

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La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, obbligatoria ai sensi dell’art.28 del D.Lgs. 81/08 e s.mi., è stata condotta conformemente all’accordo quadro europeo siglato in data 8 ottobre 2004.

Lo stress lavoro-correlato è stato individuato a livello internazionale, europeo e nazionale come oggetto di preoccupazione sia per i datori di lavoro che per i lavoratori. Potenzialmente lo stress può riguardare ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, dal settore di attività o dalla tipologia del contratto o del rapporto di lavoro.

Ciò non significa che tutti i luoghi di lavoro e tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati.

Chi deve effettuare la valutazione nella scuola del rischio da stress lavoro-correlato ? All’interno di una scuola deve essere garantita la partecipazione di tutte le componenti scolastiche: Dirigente scolastico o il suo vicario/collaboratore; Responsabile SPP (o un addetto SPP, se il responsabile è esterno); Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (se nominato o eletto); Medico competente (se nominato); Responsabile della Qualità (se la scuola è certificata); Coordinatore (ove esista questa figura); Rappresentanti di tutte le professionalità; Eventuali consulenti esterni.

In particolare deve essere garantita la partecipazione dei soggetti che, per capacità, esperienza e anzianità di servizio, sono a conoscenza delle reali condizioni lavorative e che, per competenza sull’argomento, sono in grado di apportare un valido contributo all’analisi del rischio”.  “deve essere garantita una adeguata formazione del personale che effettua la valutazione.