L’impiego nella scuola ottenuto mediante un titolo di studio inventato comporta conseguenze finanziarie rilevanti, a prescindere dalla dedizione dimostrata sul posto di lavoro. La Sezione Seconda Centrale d’Appello della Corte dei Conti si è pronunciata sul caso di una collaboratrice scolastica che, dichiarando il possesso di una qualifica professionale rivelatasi falsa, era riuscita a inserirsi nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA e a stipulare diversi contratti a tempo determinato tra il 2018 e il 2022. L’inganno è emerso solo all’esito di complesse indagini penali che hanno portato alla luce una vera e propria organizzazione criminale della Campania dedita al rilascio di falsi attestati e alla contraffazione di registri e verbali d’esame.
Nel giudizio d’appello, la difesa della lavoratrice ha tentato di far valere la prescrizione quinquennale, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla data della prima presentazione della documentazione nel 2017. Tuttavia, i giudici contabili hanno respinto la tesi, ribadendo che nei casi di doloso occultamento la prescrizione decorre esclusivamente dal momento della scoperta effettiva del fatto dannoso, coincidente con la richiesta di rinvio a giudizio del 2022. Le ordinarie verifiche amministrative dell’istituzione scolastica non avrebbero infatti potuto individuare autonomamente la falsità ideologica, smascherata soltanto dall’attività investigativa della polizia giudiziaria.
Il perno della decisione risiede nel rapporto tra il servizio concretamente reso nell’istituto e la quantificazione del danno erariale. La dipendente aveva richiesto l’esclusione di ogni addebito risarcitorio richiamando l’articolo 2126 del codice civile, evidenziando come le mansioni di collaboratore scolastico (sorveglianza, accoglienza e pulizia degli ambienti) fossero state svolte con profitto e senza alcuna contestazione da parte della presidenza.
La Magistratura contabile ha tracciato una netta distinzione tra due fattispecie:
Ciononostante, considerando la natura prevalentemente materiale delle mansioni di collaboratore scolastico e l’assenza di demeriti nell’esecuzione del servizio quotidiano, la Corte ha confermato l’opportunità di una valutazione equitativa del danno, fissata nella misura del 50% delle retribuzioni percepite.
Rispetto alla pronuncia di primo grado – che aveva applicato il dimezzamento sull’importo lordo per oltre 31 mila euro – i giudici d’appello hanno ridotto la somma finale dovuta a 23.660,19 euro.