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27.10.2026

Collaboratore scolastico con falso diploma e titoli di servizio inventati, la Corte dei Conti lo condanna al pagamento di oltre 26mila euro

Ha lavorato per anni come collaboratore scolastico supplente in Friuli-Venezia Giulia pur essendo completamente privo di un titolo di studio valido per l’accesso al ruolo. È la vicenda di un lavoratore, originario della Campania, la cui parabola lavorativa si è conclusa con una pesante condanna in sede di giustizia contabile.

Per ottenere l’inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale A.T.A. presso un Istituto di Udine, l’uomo aveva dichiarato nel 2017 di possedere un diploma di qualifica professionale in “operatore dei servizi della ristorazione – settore sala bar”, asseritamente conseguito con il massimo dei voti (100/100) presso un Istituto campano. A completare il quadro, aveva allegato anche una falsa attestazione di servizio prestato come collaboratore scolastico in una scuola paritaria nel Salernitano.

Tuttavia, gli accertamenti scaturiti dalle indagini della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania su un vasto filone di compravendita di titoli di studio hanno svelato la falsità delle dichiarazioni: il percorso formativo e le precedenti esperienze lavorative non sono mai esistiti. Grazie a quelle autodichiarazioni mendaci, il collaboratore scolastico ha svolto diverse supplenze in Friuli tra il 2018 e il 2021, incassando sia gli stipendi che l’indennità di disoccupazione NASpI per i periodi intermedi di inattività.

Il verdetto d’appello: confermata la maxisanzione

La Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei Conti (sentenza n. 164/2026, depositata il 19 ottobre 2026) ha respinto integralmente il ricorso dell’appellante, confermando la sentenza di primo grado della Sezione giurisdizionale del Friuli-Venezia Giulia.

Il collegio giudicante ha ribadito la condanna al risarcimento di un danno erariale complessivo pari a 26.009,03 euro:

  • 16.480,23 euro in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito (pari al 50% delle retribuzioni lorde percepite).
  • 9.528,80 euro in favore dell’INPS (pari al 50% dell’indennità NASpI incassata indebitamente).

Nei suoi motivi d’appello, la difesa aveva chiesto la sospensione del giudizio erariale in attesa della definizione del procedimento penale pendente per falso e truffa aggravata, invocando inoltre l’assenza di danno per l’amministrazione in virtù dell’effettivo svolgimento delle mansioni lavorative assicurate. I giudici contabili hanno tuttavia rigettato la richiesta, ribadendo l’autonomia del processo contabile rispetto a quello penale e la piena utilizzabilità delle prove acquisite durante le indagini penali.

Nessuno sconto per chi viola le regole del pubblico impiego

Respinte anche le tesi difensive dirette a sostenere la presunta “buona fede” dell’indagato. Per la Magistratura contabile, esibire un titolo di studio e un’esperienza di lavoro inesistenti integra una condotta apertamente dolosa.

La Corte ha precisato che la tutela della prestazione di fatto prevista dall’art. 2126 c.c. o il principio della compensatio lucri cum damno non possono portare alla cancellazione del danno erariale nei casi di falsificazione dei titoli d’accesso al lavoro pubblico. Risultando l’uomo sprovvisto di qualunque titolo abilitante di base, le mansioni svolte non potevano garantire la qualità richiesta.

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