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Collegio docenti, se non è presieduto dal DS è illegittimo

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È accaduto in un Istituto Comprensivo della provincia di Catanzaro, in vacanza della designazione, da parte dell’USR Calabria, del Dirigente Scolastico, dove una docente ha presieduto, non si comprende con quale legittimazione, il primo Collegio docenti dell’anno scolastico 2018-2019.

Il caso del Collegio docenti presieduto illegittimamente

Nei primi mesi del 2018, in un Istituto Comprensivo di una località marina della ionica catanzarese, era stata nominata, fino al 31 agosto 2018, una Dirigente scolastica reggente. Tale Ds, intervenuta ad anno scolastico ormai avviato, decideva, legittimamente, di nominare due nuovi suoi collaboratori.

Il giorno stesso della scadenza della sua reggenza, precisamente nella mattinata del 31 agosto 2018, la Dirigente scolastica reggente, convoca un Collegio docenti “straordinario e urgente” per il 3 settembre alle ore 9.00.

La Dirigente scolastica nella convocazione pone 4 punti all’ordine del giorno che non avrebbero il carattere della straordinarietà e, per quanto si evince dalla stessa “Convocazione scritta”, nemmeno dell’urgenza.

I punti all’ordine del giorno che, secondo la Dirigente reggente in scadenza, avrebbero dovuto essere straordinari erano: 1) Approvazione verbale della seduta precedente; 2) Attività avvio anno scolastico 2018/2019; 3) Individuazione aree delle funzioni strumentali; 4) Esami di idoneità alunna istruzione familiare.

Quindi la Dirigente scolastica ha convocato un Collegio docenti sapendo che molto probabilmente alla data del 3 settembre non avrebbe potuto presiederlo a causa della scadenza, fissata il 31 agosto, del suo mandato da reggente e la conseguente decadenza dei suoi collaboratori per l’anno scolastico 2018-2019.

Se il Collegio è presieduto senza un atto di delega, è illegittimo

Il giorno 3 settembre 2018, sulla base della convocazione “straordinaria” del Collegio docenti del 31 agosto 2018, si è svolta la riunione collegiale. A tale Collegio era assente la Dirigente scolastica titolare, perché destinataria di un “comando” per l’anno scolastico 2018/2019, non era presente nemmeno la Ds reggente, perché il suo mandato era scaduto e non ancora rinnovato dall’ufficio scolastico regionale della Calabria, eppure, così dicono i docenti dell’Istituto Comprensivo, il Collegio si è svolto ed è stato presieduto da una docente che l’anno passato era stata collaboratrice della DS reggente.

Pare del tutto ovvio che si è trattata di una seduta collegiale illegittima le cui eventuali delibere sono viziate da un’evidente illegittimità formale.

Normativa sullo svolgimento regolare di un Collegio docenti

Il fatto che il Collegio docenti debba essere necessariamente presieduto dal Dirigente Scolastico è chiaramente scritto nel art.7, comma1, del d.lgs. 297/94.

In tale norma è disposto che il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell’ Istituto Scolastico ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Quest’ultimo si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio. Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere.

In buona sostanza nell’Istituto Comprensivo calabrese si è svolto un Collegio, viziato nella convocazione, viziato nel suo svolgimento, perché presieduto da chi non aveva titolo a presiederlo, viziato nelle sue delibere perché prese anche a maggioranza. Da quanto è dato sapere, con la nomina della Dirigente reggente 2018/2019, avvenuta il 5 settembre 2018, si è considerato valido il Collegio svolto senza Presidente e si è agito come se nulla fosse accaduto.