È tempo di avvio delle lezioni in tutte le scuole di Italia e quindi arrivano tante convocazioni per le supplenze dei docenti da graduatorie di Istituto. Vediamo come funzional la convocazione del supplente dalle graduatorie di Istituto e quali possono essere le conseguenze di una rinuncia all’incarico.
Ai sensi dell’art.14 dell’OM 27 del 16 febbraio 2026, si riscontra che le istituzioni scolastiche utilizzano la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende verificabile la situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti docenti e, conseguentemente, procedono alla convocazione dei soli aspiranti docenti che
siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:
a) parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d’orario di cui all’articolo 12, comma 12, della presente ordinanza;
b) totalmente inoccupati.
Le istituzioni scolastiche interpellano gli aspiranti docenti e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante la procedura informatica di convocazione presente nel sistema gestionale.
La comunicazione relativa alla proposta di assunzione (che per inciso avviene tramite l’invio di una mail all’indirizzo di posta elettronica che il docente ha inserito nel sistema informatizzato di Istanze Online) contiene:
a) i dati essenziali relativi alla supplenza, e cioè la data di inizio, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
b) il giorno e l’ora entro cui tassativamente deve pervenire il riscontro alla convocazione;
c) le indicazioni di tutti gli idonei contatti della scuola.
Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, essa deve, inoltre, contenere:
a) l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;
b) la data in cui sarà assegnata la supplenza, di modo che gli aspiranti che hanno riscontrato positivamente l’offerta e non sono risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi liberi da ogni vincolo di accettazione.
Le istituzioni scolastiche, all’atto dell’accettazione da parte dell’aspirante, comunicano al sistema informativo i dati relativi alla supplenza stessa, secondo le istruzioni fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura in questione, al fine di assumere a sistema e di rendere fruibili per le altre istituzioni scolastiche le situazioni aggiornate.
Ai fini dell’applicazione delle sanzioni da destinare ai docenti supplenti, sono comunicate al sistema informativo, secondo le istruzioni della guida operativa, le rinunce, la mancata presa di servizio e l’abbandono.
In caso di assegnazione dell’incarico di supplenza sulla base delle graduatorie di istituto:
a) la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, in questi ultimi casi anche a titolo di completamento, su posto comune comporta, esclusivamente per gli aspiranti docenti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di
istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o. conferma, in questi ultimi casi anche a titolo di completamento, per posto di sostegno comporta, esclusivamente per gli aspiranti docenti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per
altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;
b) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di qualsiasi tipologia e per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.