Home Archivio storico 1998-2013 Generico Compensi accessori: cosa si può pubblicare?

Compensi accessori: cosa si può pubblicare?

CONDIVIDI

La questione dei compensi accessori liquidati dalle istituzioni scolastiche e della pubblicazione integrale di tabelle con tanto di nomi, cognomi e importi continua ad animare il dibattito sindacale. 
Nei giorni scorsi avevamo dato notizia di una decisione del Garante per la Privacy che ha sanzionato l’Amministrazione penitenziaria per aver consegnato a RSU e sindacati il prospetto completo dei pagamenti.
Nelle motivazioni, il Garante spiegava che tale procedura è possibile solo qualora sia espressamente prevista dal CCNL.
FGU-Gilda è intervenuta sulla questione argomentando che la delibera del Garante riguarda un ben preciso comparto ma soprattutto che il CCNL prevede invece la pubblicità dei compensi.
A noi sembra che la questione sia un po’ più complessa e articolata.
Intanto va detto che le argomentazioni del Garante possono essere tranquillamente estese ad altri comparti del pubblico impiego per quanto compatibili. C’è poi da osservare che l’ art. 6 del CCNL stabilisce che sono materia di informazione successiva i “nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto” oltre che la
“verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse”.
In proposito bisogna rilevare che il CCNL parla espressamente di “nominativi” e non di compensi e, come è noto, in giurisprudenza vale il principio generale che la legge “dixit quod voluit”: in altri termini se nel CCNL si fosse voluto rendere pubblci i compensi, lo si sarebbe scritto chiaramente.
E’ pur vero che ci sono stati casi di giudici del lavoro che – proprio su questa materia – hanno accolto in larga misura l’interpretazione sindacale motivando tale decisione con il fatto che in tale modo si tutela il legittimo interesse della parte sindacale di conoscere con precisione l’ammontare delle risorse contrattuali impiegate e quelle non spese.
Ma è del tutto evidente che tale interesse risulta tutelato anche nel caso in cui il dirigente scolastico fornisca a RSU e rappresentanti sindacali un prospetto riassuntivo in cui gli importi sono aggregati. Per esempio, se il contratto di un istituto comprensivo prevede l’impegno di 3.000 euro per attività connesse con la continuità fra i diversi ordini di scuola, potrebbe essere sufficiente che il d.s. fornisca l’elenco nominativo del personale impiegato in quella attività e l’importo complessivo liquidato per quella voce.
Certamente però la questione è complessa e ben si presta a sviluppare il contenzioso.
Paradossalmente il d.s. che decida di fornire prospetti completi (nomi, cognomi e importi) per evitare che la questione finisca di fronte al giudice del lavoro, correrebbe però il rischio di essere sanzionato dal Garante per la Privacy se un dipendente decidesse di ricorrere a tale autorità.
Vista la delicatezza della materia, non sarebbe quindi una cattiva idea se Aran e sindacati fornissero una interpretazione autentica del punto, in modo da evitare vertenze e tensioni all’interno delle istituzioni scolastiche.