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28.11.2025

Concorsi pubblici, le regole da rispettare in materia di privacy: quali dati si possono pubblicare e quali no. Faq del Garante

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali interviene con chiarezza per dirimere il conflitto tra le esigenze di pubblicità e trasparenza delle procedure concorsuali e la tutela della privacy, un tema che genera numerosi reclami e quesiti.

 Le nuove FAQ, elaborate d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, stabiliscono limiti precisi alla diffusione online dei dati personali dei candidati, specialmente in relazione all’uso obbligatorio del Portale unico del reclutamento (Portale InPa).

Il quadro normativo aggiornato conferma la posizione storica del Garante, ribadendo che, sebbene le pubbliche amministrazioni possano trattare i dati dei partecipanti per adempiere agli obblighi legali, la diffusione online rappresenta una forma di trattamento particolarmente invasiva. I dati pubblicati in rete, infatti, rischiano di essere indiscriminatamente reperiti dai motori di ricerca, rimanere online per tempo indefinito e incrociati con altre informazioni, causando conseguenze pregiudizievoli per la sfera privata e lavorativa degli interessati.

Cosa va online: solo i vincitori e l’essenziale

Per garantire la pubblicità legale delle graduatorie e il decorrere dei termini per l’impugnativa, l’amministrazione è tenuta a pubblicare online solo la graduatoria finale e unicamente i dati personali dei partecipanti risultati vincitori.

I dati pubblicabili per i vincitori devono essere minimi:

  • Nome e cognome.
  • La posizione in graduatoria.
  • Eventualmente, la data di nascita in caso di omonimia.
  • A discrezione dell’amministrazione, il punteggio complessivo.

La pubblicazione avviene sul sito istituzionale dell’amministrazione. L’obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è stato sostituito dall’avviso di avvenuta pubblicazione sul Portale InPa, da cui decorrono i termini per il ricorso.

Divieto assoluto di pubblicare i non vincitori e i dati sensibili

Le FAQ stabiliscono un netto divieto di diffusione online per diverse categorie di informazioni, poiché non necessarie alle finalità di trasparenza degli esiti:

Non vincitori e idonei: i dati personali dei candidati non risultati vincitori (inclusi idonei, non idonei o assenti) non devono mai essere pubblicati online. L’unica eccezione è quando gli idonei diventano vincitori in seguito a scorrimento della graduatoria. La partecipazione a un concorso, specialmente se il candidato è già in costanza di altro rapporto di lavoro, merita adeguata protezione.

Titoli di preferenza e precedenza: le informazioni relative ai titoli di preferenza o precedenza non devono essere pubblicate online. Tali condizioni sono legate alla sfera personale del candidato o dei suoi familiari e spesso sono particolarmente delicate (ad esempio, riferimenti alla Legge n. 68 del 1999 o alla condizione di mutilato o invalido). La loro diffusione, o anche il mero riferimento a corpi normativi noti (come la L. 104/1992), può rivelare informazioni sullo stato di salute, una diffusione espressamente vietata.

Cause di esclusione/amministrazione con riserva: non possono essere diffusi online né le cause di esclusione né l’indicazione dell’ammissione con riserva. Non devono essere pubblicate informazioni relative a condanne penali, reati, o giudizi pendenti (anche amministrativi). Tali annotazioni, anche tramite acronimi, non sono previste dalla legge per le finalità di trasparenza e rischiano di compromettere pericolosamente l’identità personale e la reputazione degli interessati.

Atti endoprocedimentali e accesso riservato

Gli atti endoprocedimentali (come elaborati tecnici, verbali, valutazioni dei titoli) e i dati in essi contenuti non devono essere oggetto di pubblicazione online.

Tuttavia, le amministrazioni devono garantire la trasparenza nei confronti dei soli partecipanti alla procedura, i quali sono portatori di un interesse diretto. A questi soggetti deve essere garantito l’accesso:

  • Nelle aree riservate: le graduatorie di merito, quelle risultanti dall’applicazione dei titoli e quella finale (con riserve) sono messe a disposizione in un’area ad accesso riservato e selettivo (ad esempio tramite credenziali) sul Portale InPa o sul sito dell’amministrazione.
  • Dati minimi nell’area riservata: anche nell’area riservata si applica il principio di minimizzazione. L’amministrazione metterà a disposizione nome, cognome, posizione e punteggio, ma dovrà limitarsi a indicare la mera ricorrenza di eventuali riserve o titoli di preferenza (ad esempio con un asterisco), senza specificarne la natura.
  • Risultati delle prove orali: gli esiti delle prove orali con l’elenco degli esaminati non vanno online, ma devono essere affissi al termine di ogni sessione giornaliera nei luoghi fisici in cui si è svolta la prova.

Limiti alla discrezionalità amministrativa

Infine, il Garante chiarisce che l’amministrazione non può aggirare queste disposizioni. Né il bando di concorso né un regolamento interno possono prevedere la pubblicazione di dati personali diversi o ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla normativa di settore.

Questo principio è fondamentale per la certezza del diritto e per evitare livelli differenziati di tutela della protezione dei dati personali tra le diverse amministrazioni sul territorio nazionale. Le regole essenziali del trattamento devono essere delineate dalle norme nazionali e non dagli atti amministrativi.

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