Home Concorsi Concorso Ds lontano e il Consiglio di stato: incostituzionale la preselezione riservata

Concorso Ds lontano e il Consiglio di stato: incostituzionale la preselezione riservata

CONDIVIDI

Il Consiglio di Stato, sez. VI, con l’ordinanza del 21 giugno 2017 n. 3008 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 87 a 90, della legge 13 luglio 2015 n. 107, nella parte in cui si prevede una procedura riservata, a soggetti con determinati requisiti quali essere già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero aver superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, etc…: lo scrive Italia Oggi che aggiunge:

 

{loadposition carta-docente}

 

“tale procedura, infatti, rappresenterebbe un’eccezione alla regola del pubblico concorso, dal momento che risulta aperta soltanto a soggetti ben determinati, e non alla generalità degli aspiranti in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per il ruolo da ricoprire e non pare sorretta dai presupposti necessari per legittimarla”.

Osservano i giudici che “un concorso riservato può essere giustificato solo quando si tratti di esigenze desumibili da funzioni svolte dall’amministrazione, e in particolare, quando si tratti di consolidare specifiche professionalità che non si potrebbero acquisire all’esterno dell’amministrazione, e quindi giustificano che ci si rivolga solo a chi già ne è dipendente in una data posizione.

In secondo luogo è stato poi ritenuto che devono essere previste «procedure imparziali e obiettive di verifica dell’attività svolta, per la valutazione di idoneità ad altri incarichi dirigenziali, in grado di garantire la selezione dei migliori», e che in tal senso non basterebbe un generico rinvio al «particolare successo» con il quale l’aspirante avesse svolto un precedente incarico”.