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Concorso graduatorie permanenti personale ATA 2025/2026: requisiti candidati non inseriti nelle graduatorie permanenti, Come si calcolano i 24 mesi

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Ogni anno in primavera il Ministro dell’Istruzione e del Merito pubblica il decreto invitando gli USR a emanare i bandi dei concorsi per soli titoli per il personale ATA al fine di consentire l’inserimento per la prima volta a quanti sono in possesso non solo del titolo di studio, ma anche di aver svolto almeno 24 mesi di servizio nella scuola statale.

Le novità previste dal CCNL/scuola

Per i candidati che s’inseriscono per la prima volta, con l’entrata in vigore del CCNL/scuola 2019/2021, occorre essere in possesso, ad eccezione del profilo dei collaboratori scolastici, della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, oltre al titolo di studio previsto per ogni profilo.

Requisiti

Gli aspiranti all’inserimento nelle graduatorie permanenti del personale ATA, per fare domanda devono essere in possesso, oltre ai titoli di accesso nei diversi profili i seguenti requisiti:
• Essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;
• Essere inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o d’istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre
• Avere un’anzianità di servizio di almeno 24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni residui, anche non continuativi nello stesso profilo professionale o e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre.

Come si calcolano i 24 mesi di servizio

I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:
• I mesi interi coma da calendario, non considerando il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
• Un mese ogni 30 giorni sommando le frazioni di ogni singolo mese;
• La residua frazione superiore a 15 giorni è considerata come mese intero.
Fermo restante che non è ammissibile un computo basato sulla somma di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

Tipologia di servizio valido

Oltre al servizio a orario intero è computabile:
• Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale come intero;
• Il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74);
• Il servizio nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale;
• Il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con rapporto d’impiego con lo Stato;
• Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto d’impiego direttamente con gli Enti Locali,
• Il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
• Il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva.

Assenza dal servizio

Al fine di computare i 24 mesi di servizio, ovvero 23 mesi e 16 giorni, svolto anche non continuativamente, è valido il periodo di effettivo servizio, prestato senza demerito e i periodi di assenza per:
• Astensione obbligatoria,
• Assenza dal lavoro non retribuito che non interrompono l’anzianità di servizio (es. congedi parentali, sciopero ecc.)
• Servizio con remunerazione parziale