Con un decreto presidenziale emesso il 23 marzo, il Tar di Palermo ha accolto la domanda cautelare d’urgenza proposta da una candidata affetta da una patologia limitatrice dell’autonomia, aprendo di fatto a una interpretazione inedita delle norme sul concorso ordinario 2025 per la scuola secondaria.
La candidata, assistita dagli avvocati Dario Carbone e Francesco Torre del foro di Messina, aveva chiesto che la propria prova orale si svolgesse in videoconferenza presso l’Ufficio Scolastico Provinciale più vicino alla sua residenza, in ragione delle limitazioni fisiche dovute alla sua condizione. La richiesta era stata rigettata dall’Ufficio Scolastico Regionale siciliano, in linea con l’orientamento fino ad allora adottato dal Ministero e da tutti gli USR: nessun collegamento a distanza per le prove orali.
I legali hanno puntato su una lettura estensiva dell’articolo 11 del bando di concorso, che prevede assistenza ai candidati con patologie limitatrici «nell’espletamento della prova/delle prove» senza distinguere tra scritto e orale. Il Tar ha ritenuto fondata questa interpretazione, stabilendo che tale assistenza può comprendere anche la predisposizione di un collegamento a distanza. Si tratta, per quanto risulta, del primo provvedimento di questo tipo in Italia: fino ad oggi nessun tribunale amministrativo aveva riconosciuto questo diritto in ambito concorsuale scolastico, rendendo la pronuncia un potenziale precedente per i candidati con disabilità in tutta la penisola.