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Concorso straordinario bis. Quali servizi sono considerati validi

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Il 16 giugno 2022 scade la domanda per partecipare alla procedura concorsuale straordinaria prevista per i soli docenti della scuola secondaria di primo e secondo  grado.

Requisiti per partecipare

Possono partecipare esclusivamente i candidati che, alla data di scadenza della domanda:

  • abbiano l’abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso (è considerato valido l’analogo titolo conseguito all’estero a condizione che sia riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente);
  • non abbiano partecipato alle procedure del precedente concorso straordinario o se vi avessero partecipato non siano stati individuati quali aventi titolo ad assunzione a tempo determinato;
  • abbiano svolto entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione, un servizio di almeno tre anni nell’ultimo quinquennio.
  • i docenti di ruolo, in possesso dell’abilitazione diversa da quella per la quale hanno ricevuto il contratto a tempo indeterminato, possono partecipare anche senza l’anno di servizio specifico nella classe di concorso per la quale si chiede di partecipare.

Durata del servizio ai fini del triennio

Il servizio ai fini del triennio è considerato valido se per ciascun anno scolastico siano stati prestati 180 giorni di servizio o sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99. 

Servizi:

  • nelle scuole statali sono considerati validi i servizi prestati in qualsiasi ordine e grado di scuole statali, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, sia su posto comune sia su posto di sostegno;
  • nel sistema d’istruzione e formazione professionale, purché il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso;
  • non è valido il servizio prestato come docente di IRC o su alternativa all’IRC;
  • il servizio prestato nei percorsi d’istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.

Triennio di servizio

I tre anni di servizio presi in considerazione devono essere stati svolti nell’ultimo quinquennio, anche in modo non consecutivo, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 fino all’anno scolastico 2021/2022;

Servizio anno scolastico 2021/2022

L’anno scolastico 2021/2022 è valutabile a condizione che alla data di scadenza, 16 giugno 2022, siano stati svolti 180 giorni di servizio o il servizio sia stato prestato senza soluzione di continuità dal primo febbraio al temine delle lezioni con la partecipazione agli scrutini finali.

Servizio sul sostegno

Il servizio sul sostegno senza titolo è valido ai fini del triennio, importante che almeno uno dei tre sia svolto nella classe di concorso per la quale si chiede di partecipare, ma non viene valutato;

Servizio prestato con la MAD

Il servizio svolto con la MAD è valido ai fini del triennio a condizione che il candidato abbia l’abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso per la quale chiede di concorrere.

Altri tipi di servizio

E’ valutabile altresì il servizio prestato nei progetti trimestrali prorogabili a otto mesi, attivati dall’amministrazione scolastica in collaborazione con le regioni, che prevedono attività di carattere straordinario, anche ai   fini   dell’adempimento dell’obbligo dell’istruzione. così come previsto dall’art. 1 comma 3 del decreto 76 del 2005 (cfr. allegato B lettera C.1)