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Concorso straordinario secondaria: anche la relazione tecnica segnala alcune incongruenze

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Inizia proprio in queste ore presso la Commissione Cultura della Camera l’esame del decreto scuola sul quale sia i sindacati sia l’opposizione sono già pronti a presentare più di un emendamento.

Le modifiche più significative riguardano l’articolo 1 (Reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria).

Per seguire il dibattito dei prossimi giorni può essere utile avere presente anche il contenuto della relazione tecnica che noi abbiamo pubblicato già da diverso tempo.
Qui ci limitiamo a segnalare alcuni problemi, non del tutto irrilevanti, evidenziati dalla relazione stessa.

Per esempio la relazione segnala una incongruenza relativa alle modalità con cui deve essere avviata la procedura del concorso straordinario: al comma 2 si parla di “uno o più provvedimenti”, mentre al comma 11 si accenna a un “decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”.
Si legge nella relazione: “Occorrerebbe, dunque, armonizzare le disposizioni”.

Abilitazioni solo in alcune regioni?

Ma il nodo più complicato riguarda un altro aspetto: il decreto prevede che la procedura straordinaria sia bandita solo per le regioni, per le classi di concorso e per le tipologie di posto per le quali\ si prevede che, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2 023, vi saranno posti vacanti e disponibili.
Però, poiché la procedura potrebbe servire anche ad ottenere l’abilitazione, ne consegue, si osserva sempre la relazione, che “la possibilità di conseguire l’abilitazione all’insegnamento è circoscritta a quelle regioni, classi di
concorso e tipologie di posto per le quali si prevede che vi saranno posti vacanti e disponibili nei prossimi tre anni scolastici”.
La relazione non lo dice esplicitamente ma lascia intuire che si tratta di una tipica situazione che lascerebbe ampio spazio a contenziosi con esito incerto.

Aut aut: o sostegno o classe di concorso

L’altro tema che la relazione suggerisce di tenere d’occhio riguarda il fatto che il decreto consente a ciascun docente di partecipare alla procedura straordinaria in un’unica regione “per il sostegno”, oppure, in alternativa, per una sola classe di concorso.
“A differenza della disciplina recata dal d.lgs. 59/2017 per il
concorso ordinario – si legge sempre nella relazione – in questo caso non vi è la possibilità di partecipare alla procedura sia per una classe di concorso, sia per il sostegno”.

Un ultima incongruenza: “Benché la procedura straordinaria sia bandita solo per le regioni, per le classi di concorso e per le tipologie di posto per le quali si prevede che, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, vi saranno posti vacanti e disponibili, si stabilisce sin da subito che, ove occorra, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche successivamente all’a.s. 2022/2023, fino all’esaurimento della graduatoria”.

Il nodo della prova orale

Per concludere con una “dimenticanza”: il decreto legge stabilisce che dopo l’immissione in ruolo i docenti dovranno superare ancora una prova orale anche se non è specificato se tale prova vada svolta prima dell’anno di prova e formazione o al termine di essa.
Insomma, al di là delle valutazioni politiche che maggioranza e opposizione faranno nel corso del dibattito parlamentare resta il fatto che il decreto presenta aspetti anche tecnici poco chiari che dovranno in ogni modo essere affrontati.

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