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Conferimento supplenze

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21. Nello scorrimento delle graduatorie permanenti per l’attribuzione delle supplenze annuali e temporanee sino al termine dell’attività didattica, deve essere considerato rinunciatario l’aspirante utilmente collocato che non sia presente il giorno della convocazione e che non abbia rilasciato apposita delega?

Con C.M. n. 82 del 19 luglio 2002, per assicurare celerità e certezza nelle operazioni di attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle graduatorie permanenti, è stato previsto che gli aspiranti, eventualmente impediti alla presenza nel giorno delle convocazioni, possano utilizzare l’istituto della delega – sia tramite persona di propria fiducia, sia direttamente al Dirigente responsabile dell’Ufficio che provvede all’operazione – per l’accettazione della relativa proposta di assunzione.
Ciò ovviamente comporta che gli aspiranti assenti che non si siano giovati della possibilità di delega devono essere considerati rinunciatari.

22. Gli aspiranti inclusi negli elenchi di sostegno tratti dalle graduatorie permanenti possono rinunciare alla proposta di assunzione su posto di sostegno per accettarne successivamente altra su posto comune?

Si, la C.M. n. 82 del 19 luglio 2002 prevede che la rinuncia ad una proposta di assunzione è priva di qualsiasi effetto sanzionatorio nei riguardi degli aspiranti.