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Confermato il diritto al punteggio nelle GaE per il servizio militare prestato non in costanza di nomina

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Piena conferma in Corte d’Appello per l’ANIEF sulla validità delle tesi che da anni porta avanti per la tutela dei diritti dei docenti precari inseriti in Graduatoria a Esaurimento: l’Avv. Manuela Pirolozzi, con una schiacciante vittoria presso la Corte d’Appello di L’Aquila e a piena conferma dell’estrema fiducia riposta dal nostro sindacato nella sua alta professionalità, ottiene nuovamente ragione su quanto già statuito con la sentenza di primo grado e il definitivo riconoscimento del diritto di un nostri iscritto all’attribuzione del giusto punteggio relativo al periodo di servizio militare prestato non in costanza di nomina.

Appello MIUR rigettato con condanna a carico del soccombente alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 3.310 oltre al versamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 1 comma 17 introdotto dalla legge n. 228/2012.

La sentenza riporta chiaramente che la giurisprudenza ha costantemente affermato la validità di quanto da sempre sostenuto dall’ANIEF e cioè “che il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell’ art. 485 comma 7 del D.lgs 297/94 …..(il quale) prevede testualmente che il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” riconoscendo espressamente “la portata assolutamente generale del 7° comma dell’ art. 485 D.Lgs. n. 297/1994 che non è connotata da limitazioni di sorta” con la conseguenza che essa “comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive”.

La Corte d’Appello di L’Aquila ha, inoltre, ricordato che ulteriore conferma alle tesi sostenute dall’ottimo operato del legale ANIEF si ricava dalla pronuncia della Corte di Cassazione la quale ha affermato che “per effetto dell’equiparazione tra la ferma obbligatoria e la ferma prolungata (art. 5 della legge n. 958 del 1986, applicabile “ratione temporis”) e tra il servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo didattico e il servizio di insegnamento (d.m. n. 201 del 2000), il punteggio aggiuntivo riconosciuto per il servizio militare di leva, ai fini del conferimento delle supplenze del personale docente nella scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, spetta anche per il periodo di ferma prolungata”. Vittoria completa per il nostro sindacato, dunque, e condanna alle spese a carico del MIUR ostinatamente renitente a voler accettare la piena ragione dell’ANIEF.