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14.09.2026

Consenso informato, va richiesto sette giorni prima e i docenti devono distinguere le attività per cui è richiesto – NOTA PDF

Lo scorso 4 giugno il ddl sul consenso informato è stato approvato al Senato con 78 voti favorevoli e 38 contrari ed è diventato legge. Oggi, 14 settembre, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato una nota esplicativa in merito, a firma della capodipartimento Carmela Palumbo, volta a chiarire alcuni aspetti.

La legge 9 giugno 2026, n. 104 disciplina l’obbligo di acquisire il consenso informato scritto e preventivo per le attività extracurricolari o di ampliamento dell’offerta formativa sulle tematiche della sessualità nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Per i docenti della scuola dell’infanzia e della primaria, la normativa stabilisce che non si svolgono attività extracurricolari o di ampliamento dell’offerta formativa su questi temi, garantendo comunque il pieno svolgimento di tutti gli insegnamenti curricolari previsti dalle Indicazioni Nazionali, come la conoscenza del corpo umano, delle differenze sessuali e degli apparati riproduttivi nell’ambito delle Scienze. In questi primi gradi scolastici rimane inoltre parte integrante del percorso didattico l’educazione al rispetto della persona, alle relazioni corrette e responsabili, all’empatia e al contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione, da realizzare con linguaggi e metodologie adatti all’età e alla maturazione degli alunni.

Adeguamento del Patto educativo di corresponsabilità

A partire dall’anno scolastico 2026/2027, le istituzioni scolastiche sono tenute ad aggiornare il Patto educativo di corresponsabilità. Per gli insegnanti e la scuola, ciò comporta la necessità di informare preventivamente le famiglie o gli studenti maggiorenni sul vincolo del consenso scritto per la partecipazione a tali attività, esplicitando con chiarezza le procedure e le modalità operative stabilite per la sua raccolta.

Tipologie di attività attinenti all’ambito della sessualità

I docenti devono distinguere nettamente le attività per cui è richiesta l’autorizzazione da quelle che rientrano nella normale programmazione: il consenso informato è obbligatorio per i progetti extracurricolari e di ampliamento dell’offerta formativa, inclusi quelli che affrontano, anche in modo indiretto, le teorie sull’identità di genere. Al contrario, non occorre alcun consenso per l’insegnamento curricolare delle Scienze — riferito alla conoscenza degli apparati e delle funzioni riproduttive, del concepimento, dello sviluppo puberale e delle malattie sessualmente trasmissibili — né per i percorsi di Educazione Civica volti al rispetto della persona, all’empatia, alla dignità e al contrasto della violenza e delle discriminazioni, i quali costituiscono un compito educativo permanente da svolgere in tutti gli ordini di scuola con modalità adeguate all’età degli studenti.

Procedure e modalità di acquisizione del consenso preventivo informato

Le procedure di acquisizione del consenso si applicano sia alle attività extracurricolari sia a quelle di ampliamento dell’offerta formativa. La richiesta scritta deve essere trasmessa ai genitori o agli studenti maggiorenni almeno sette giorni prima dell’inizio delle attività, mettendo a disposizione (prima o contestualmente) i materiali didattici previsti per una preventiva visione. Il modulo di richiesta deve specificare in modo puntuale le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti, gli argomenti, le modalità di svolgimento e l’eventuale presenza di esperti esterni dotati di comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica. Durante lo svolgimento delle attività con alunni minorenni è sempre obbligatorio garantire la presenza in aula di un docente della scuola, ed è indispensabile aver acquisito formalmente il consenso prima di dare inizio agli interventi.

Mancata sottoscrizione del consenso preventivo informato

Qualora il consenso non venga sottoscritto prima dell’avvio delle attività, la gestione dello studente differisce in base alla tipologia del progetto. Nel caso di attività extracurricolari, gli studenti privi di autorizzazione si astengono dalla frequenza. Se si tratta invece di attività previste per l’ampliamento dell’offerta formativa, la scuola ha il dovere di assicurare lo svolgimento di attività formative alternative, affidate a docenti dell’istituto e già comprese nel Piano triennale dell’offerta formativa senza ulteriori oneri. In questa seconda ipotesi, la natura delle attività alternative deve essere comunicata ai genitori o agli studenti maggiorenni contestualmente all’invio della richiesta del consenso.

Scelta dei soggetti esterni

L’affidamento di attività formative curricolari ed extracurricolari a soggetti ed esperti esterni deve essere preventivamente deliberato dal Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio di Istituto. In questo contesto, i docenti riuniti nel Collegio hanno la responsabilità di definire criteri idonei per valutare e comparare i titoli e la comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica degli esperti. Resta inoltre fermo il compito di verificare la coerenza dell’attività con il curricolo, con il PTOF e con le finalità educative della scuola, garantendo l’adeguatezza dei contenuti e delle modalità di svolgimento rispetto all’età e al livello di maturazione degli studenti.

La nota

Cosa dice il ddl

Il ddl, come ricordato dal nostro giornale, stabilisce che l’educazione sessuale potrà essere proposta alle scuole medie e superiori solo agli studenti per cui sia stato espresso il consenso preventivo dei genitori. Restano escluse le scuole dell’infanzia e le elementari, “fatto salvo… quanto previsto dalle indicazioni nazionali“.

Queste ultime, scrive ancora Repubblica, comprendono solo contenuti di base come anatomia, differenze biologiche, funzioni riproduttive e malattie sessualmente trasmissibili, mentre empatia e rispetto restano nell’ambito dell’educazione civica.

LEGGI IL FOCUS SU EDUCAZIONE AFFETTIVA E SESSUALE NELLE SCUOLE

Il ruolo dei docenti e dei genitori

Il ddl è composto da tre articoli. All’articolo 1 viene stabilito che “le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni” e che tale consenso deve essere acquisito dopo aver messo a disposizione il materiale didattico previsto.

L’articolo 2 disciplina invece il coinvolgimento di esperti esterni: secondo quanto riporta il quotidiano, esso sarà possibile solo previa deliberazione del collegio dei docenti e approvazione del consiglio d’istituto. criteri di selezione, si legge ancora nel testo, dovranno basarsi su titoli, esperienza e coerenza con finalità educative e livello di maturazione degli studenti.

Infine, l’articolo 3 del ddl specifica che “dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica“. Si tratta di un provvedimento destinato a incidere sull’organizzazione delle attività educative nelle scuole italiane.

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