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Il Consenso dei genitori nella corresponsabilità e la trasparenza della scuola

A settembre prossimo, con l’avvio dell’anno scolastico, tra le novità più significative che troveranno docenti e genitori è quello del “consenso informato preventivo” dei genitori stabilito dalla legge 104 – 2026, che dovrà essere richiesto dalla scuola in caso di “eventuali attività didattiche inerenti l’ambito sessuale”.
Novità che ha scatenato grandi contrapposizioni a livello politico, scolastico e amministrativo sul come identificare tali attività e come intendere il consenso dei genitori.

Per quanto riguardo le “attività didattiche inerenti l’ambito sessuale” si intendono le attività ulteriori rispetto al curricolo, come dire le aggiuntive, le extra curricolari (oltre l’orario scolastico) e quelle nell’ampliamento dell’offerta formativa (in orario scolastico) che possono essere realizzate nelle scuole secondarie. Come chiarito dal Ministro, la legge si riferisce ad attività mirate alla decostruzione dell’identità maschile e femminile con l’obiettivo di superare il binarismo sessuale a favore di una pluralità indefinita di generi.

La legge puntualizza, poi, che tali attività sono escluse nell’infanzia e nella primaria, per cui ribadisce il Ministro: “non sarà ammesso che a bambini di 6 o 7 anni venga veicolata una confusione sulla loro identità”. Vi è però una puntualizzazione in proposito: “fermo restando quanto previsto dalle Indicazioni nazionali”, come dire che, anche nell’infanzia e nella primaria, si devono svolgere le attività definite nel curricolo scolastico, come dire l’insieme delle esperienze di apprendimento progettate dalla comunità scolastica per il perseguimento degli obiettivi obbligatori di educazione sessuale, confermati nelle recenti Indicazioni nazionali.

A questo proposito risulta inesatto quanto affermano alcune riviste scolastiche, che nelle scuole dell’infanzia e nelle primarie, quando si definisce il curricolo di educazione sessuale, sia da escludere anche il consenso dei genitori insieme a tali attività.

Questa indicazione è fuorviante in quanto, se è ovvio che, se si escludono certe attività, se ne escluda anche la procedura specifica per parteciparvi, come dire il “consenso informato preventivo da firmare per iscritto ex legge 104 – 2026”, ma non si esclude, certo, il consenso ordinario (ex DPR 275 – 1999) che i genitori possono esprimere, dopo l’opportuna informazione, confronto e condivisione, in modo spesso tacito, oppure manifestato a voce nei colloqui e nei consigli di classe e di istituto. La normativa, in proposito, parla chiaro: “nella definizione del curricolo la scuola autonoma deve tener conto delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie” (DPR 275-1999, art. 8).

Questi sono i riferimenti normativi, ma anche a livello pratico, laddove nell’infanzia e nella primaria si verificassero abusi, introducendo nei curricoli le attività escluse per legge, il coinvolgimento dei genitori diventa indispensabile per impedire con il dissenso lo svolgimento di attività contrarie al dettato legislativo.

Vi sono, quindi, modalità diverse per esprimere il consenso dei genitori a seconda delle attività proposte dalla scuola: una forma più ordinaria e abituale per le curricolari tese a perseguire gli obiettivi obbligatori delle Indicazioni Nazionali, più formale e per iscritto in caso di attività ulteriori ed aggiuntive inerenti l’ambito sessuale.

In conclusione, la legge 104 – 2026 esclude le attività mirate alla decostruzione dell’identità maschile e femminile, ma non esclude il consenso ordinario dei genitori che deve permanere nell’infanzia e nella primaria, come in tutti gli ordini e gradi di scuola nel definire i curricoli, quale precondizione indispensabile perché si concretizzi un’effettiva corresponsabilità tra scuola e famiglia nell’educare, specie in ambito sessuale, particolarmente coinvolgente ma spesso divisivo a livello culturale e pedagogico.

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