Home Archivio storico 1998-2013 Precari Conversione contratti a termine: per la Cassazione non è possibile

Conversione contratti a termine: per la Cassazione non è possibile

CONDIVIDI

La Corte di Cassazione infatti, con sentenza n. 10127 del 20 giugno scorso, ha affermato l’inapplicabilità del principio di conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, restando applicabile la disciplina delle supplenze, contenuta nel D.L.vo n. 297 del 1994, in quanto la stessa non sarebbe stata espressamente abrogata dal D.L.vo n. 368 del 2001, con conseguente insussistenza di un diritto del docente alla stabilizzazione del rapporto ed al risarcimento del danno in caso di reiterazione delle supplenze, ove non risulti un abuso nell’assegnazione degli incarichi in questione.

In sostanza, per la Suprema Corte, la possibilità per la pubblica amministrazione di procedere alla stipula di contratti a termine non si pone, in linea di principio, in contrasto con la normativa europea in materia, ed inoltre il sistema di reclutamento del personale del comparto scuola, è sottratto alle disposizioni legislative sui contratti a tempo determinato, per espressa previsione dell’art. 70 del D.L.vo n. 165/2001.
Siffatta deroga, secondo i giudici di Piazza Cavour, sarebbe peraltro giustificata dalla peculiarità del sistema di reclutamento del personale scolastico, che di fatto porterebbe ad escludere la sussistenza di un abuso da parte dell’Amministrazione scolastica al ricorso ai contratti a termine, con la conseguenza che non può applicarsi alcuna sanzione, né la conversione del contratto a tempo indeterminato, né il risarcimento del danno.
La posizione assunta dalla Cassazione certamente farà discutere e non passerà inosservata nell’ambito dei numerosissimi procedimenti pendenti, sebbene la partita non sia ancora chiusa, tenuto conto che risultano tutt’oggi pendenti alcune procedure di infrazione innanzi alla Corte di Giustizia CE, proprio in merito alla sanzionabilità della reiterazione dei contratti a termine da parte dell’amministrazione pubblica.
L’ultima parola passerà quindi alla Corte di Giustizia, cos come avvenuto per l’annosa vicenda del personale Ata trasferito dagli enti locali allo stato in applicazione dell’art. 8 della legge n. 124/1999.