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Coronavirus, le scuole stiano chiuse: appello degli esperti scientifici della Commissione europea

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C’è anche la chiusura delle scuole e delle università tra le raccomandazioni presentate dalla Commissione europea ai ministri della Sanità e degli Interni dei Paesi membri.

Disco rosso per tutti i luoghi d’incontro sociale e culturale

Secondo le linee di indirizzo della Commissione europea, Comitato di esperti scientifici dell’Unione e Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), tutti i Paesi Ue devono adeguarsi ad una serie di misure, tra cui la chiusura di scuole e università, al pari di luoghi di incontro sociale e culturale.

Gli esperti scientifici dell’Unione europea, includono tra le buone pratiche raccomandate anche la necessità di cancellare eventi religiosi e di massa. Oltre che di dare ampio spazio al telelavoro.

Da un punto di vista prettamente sanitario, la Commissione europea ha chiesto ancora ai ministri della sanità e degli interni di “testare prima i cittadini sintomatici”.

Il Governo italiano ha già deciso

Potrebbe quindi essere anche una risposta alle indicazioni europee, la decisione che il Governo italiano sta prendendo proprio a proposito della necessità di prolungare la sospensione dell’attività didattica.

In un colloquio con il Corriere della Sera, del 19 marzo, il premier Giuseppe Conte ha detto che l’Italia ha “evitato il collasso del sistema: le misure restrittive stanno funzionando, ed è ovvio che quando raggiungeremo un picco e il contagio comincerà a decrescere, almeno in percentuale, speriamo fra qualche giorno, non potremo tornare subito alla vita di prima. Al momento non è ragionevole dire di più, ma è chiaro che i provvedimenti che abbiamo preso, sia quello che ha chiuso molto delle attività aziendali e individuali del Paese, sia quello che riguarda la scuola, non potranno che essere prorogati alla scadenza”.

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Gli articoli citati del decreto legge

Art. 63

(Premio ai lavoratori dipendenti)

  1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
  2. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l’incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
  3. I sostituti d’imposta di cui al comma 2 compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Art. 77

(Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici)

  1. In relazione all’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, con il decreto di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Art. 87

(Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)

  1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:
  2. a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;
  3. b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
  4. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.
  5. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  6. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.

Art. 120

(Piattaforme per la didattica a distanza)

  1. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 85 milioni per l’anno 2020.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate: a) per 10 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità; b) per 70 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete; c) per 5 milioni di euro nel 2020, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. A tal fine, può essere utilizzato anche il fondo di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  3. Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all’acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  4. Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le predette istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio2011, n. 111.
  5. Con decreto del Ministro dell’istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti di ciascuna. Col medesimo decreto, è altresì ripartito tra le istituzioni scolastiche anche il contingente di cui al comma 4, tenuto conto del numero di studenti.
  6. Il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo e, comunque, quelle assegnate in relazione all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull’utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.
  7. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 85 milioni per l’anno 2020 di euro, con riguardo ai commi da 1 a 3, e a 9,30 milioni di euro per l’anno 2020 con riguardo al comma 4, si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Art. 121

(Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari)

Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell’istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all’andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia.

Come fare didattica a distanza: consigli e soluzioni. Consulta la sezione della Tecnica della Scuola

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LE FAQ UFFICIALI

LA MAPPA DELLA SITUAZIONE IN ITALIA

Provvedimenti legislativi

Decreto-legge 18 del 17 marzo 2020 (decreto Cura Italia contenente misure per la scuola) Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Decreto-legge 14 del 9 marzo 2020 Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19.

Testo del Decreto-legge 6 del 23 febbraio 2020, coordinato con la Legge di conversione 13 del 5 marzo 2020, recante: «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19».

Decreto legge 9 del 2 marzo 2020 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Decreto legge 6 del 23 febbraio 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Provvedimenti del Consiglio dei Ministri

FAQ, domande e risposte.

Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020 Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale [In vigore dal 12 marzo 2020].

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 (contenente la sospensione dell’attività didattica delle scuole fino al 3 aprile) Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale [In vigore dal 10 marzo 2020].

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 (contenenti misure per la scuola) Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale [Art. 1, 4, 5 e Allegato 1, in vigore dall’8 marzo 2020; art. 2 e 3 in vigore dall’8 al 9 marzo 2020 ove incompatibili con quanto previsto dal DPCM 9 marzo 2020].

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 (contenenti misure per la scuola) Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale [In vigore dal 4 marzo all’8 marzo 2020].

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. [Art. 1, 2, 5, 6, allegati 1, 2, 3 in vigore dal 2 marzo all’8 marzo 2020; art. 3 e 4 in vigore dal 2 al 4 marzo].

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. [In vigore fino al 1 marzo 2020].

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. [In vigore fino al 1 marzo 2020].

Ministero dell’Istruzione

Coronavirus, online pagina dedicata

FAQ, domande e risposte

Nota 392 del 18 marzo 2020 Chiarimenti sulle scuole chiuse

Nota 388 del 17 marzo 2020 Chiarimenti indagine su modalità realizzazione didattica a distanza

Nota 391 del 16 marzo 2020 Chiarimenti indagine su modalità realizzazione didattica a distanza

Nota 318 dell’11 marzo 2020 Interventi Task Force emergenza Coronavirus su didattica a distanza

Nota 323 del 10 marzo 2020 Personale ATA, istruzioni operative.
Commento

Nota 279 dell’8 marzo 2020 Istruzioni operative su Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020.

Comunicazione del 6 marzo 2020. Sospensione Prove Invalsi 2020 per l’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado dal 5 al 15 marzo 2020.

Nota 278 del 6 marzo 2020 Particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”.

Nota 170 del 28 febbraio 2020 Emergenza epidemiologica da COVID-19. Manifestazione di disponibilità a sostenere le iniziative di didattica a distanza.

Nota 169 del 28 febbraio 2020 Emergenza epidemiologica da COVID-19. Manifestazione di disponibilità a sostenere le iniziative di didattica a distanza, tramite fornitura hardware.