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Decreto scuola: spariscono le graduatorie d’istituto, arrivano quelle provinciali. Cosa fare per essere inseriti

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Entro il 7 giugno sarà  approvato il Decreto scuola (DL n. 22/2020 Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato) che prevede anche l’aggiornamento delle graduatorie di istituto e la loro trasformazione in elenchi provinciali.

Questa novità, prevista dall’art 1-quater del decreto 126/2019, che modifica la legge n.129/94, prevede la costituzione di specifici elenchi provinciali distinti per posti e classi di concorso, per i posti comuni e di sostegno. Il nuovo dispositivo prevede che gli aspiranti presenti nella graduatoria provinciale scelgano 20 scuole della medesima provincia, dalle quale saranno chiamati per coprire eventuali supplenze brevi.
Inoltre, la graduatoria provinciale sarà utilizzata per l’attribuzione delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto, in subordine alle graduatorie ad esaurimento, vale a dire nel caso in cui le GaE siano esaurite per mancanza di aspiranti.
L’aggiornamento riguarderà le graduatorie di II e III fascia e la novità consisterà nella possibilità di effettuare il cambio di provincia per coloro che vi erano già inclusi dal 2017. Saranno consentiti, altresì, anche nuovi inserimenti, sia in II che in III fascia. Per tutti, la procedura di aggiornamento /inserimento sarà telematica da effettuare tramite il sistema Polis.

Le rinnovate graduatorie di istituto avranno validità biennale, stavolta, e non triennale come in occasione dei precedenti aggiornamenti, questo per consentire l’allineamento di tutte e 3 le fasce delle GI.

Le GI sono articolate in tre fasce. Sono costituite, in ciascuna istituzione scolastica, in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, per ogni posto d’insegnamento, comune e di sostegno, classe di concorso o posto di personale educativo, ai sensi degli artt, 5 e 6 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 n. 131, noto come Regolamento supplenze.

La prima fascia: comprende i docenti iscritti nella I, II o III fascia delle Graduatorie a esaurimento;
la seconda fascia: comprende i docenti in possesso di abilitazione ma non iscritti nelle Graduatorie a esaurimento;
la terza fascia: comprende i docenti di scuola secondaria di I e II grado non abilitati, in possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento.

Il Dirigente scolastico attinge dalle Graduatorie di istituto per

  1. supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie a esaurimento;
  2. supplenze temporanee per la sostituzione di personale temporaneamente assente
  3. supplenze per la copertura di posti divenuti disponibili dopo il 31 dicembre.

I titoli di accesso alle graduatorie di I e II fascia sono costituti dal possesso dell’abilitazione all’insegnamento, con la differenza che sono inclusi in I fascia i docenti già inclusi nelle GaE.

L’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria si consegue con la laurea magistrale in Scienze della formazione primaria. Tale laurea si consegue al termine di un corso quinquennale magistrale a ciclo unico, comprensivo di tirocinio.
Sono considerati titoli abilitanti anche il Diploma Magistrale o il Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o il Diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguiti entro l’anno scolastico 2001-2002.

Un cenno a parte meritano gli ITP, costoro necessitano del diploma + 24 CFU di cui al dm n. 616/2017, requisito non previsto nella precedente normativa, che associa i 24 CFU alla laurea breve, non al diploma e oltretutto in contrasto con la disciplina che regola l’accesso al concorso ordinario, che per gli ITP prevede che accedano al concorso ordinario secondaria solo con il titolo di diploma, come stabilito dall’art. 22 del Decreto Legislativo n. 59/2017, Un pasticcio normativo che apre la strada ad un sicuro contenzioso.

Per l’inserimento in terza fascia, invece, è richiesto Il possesso del solo titolo di studio, laurea o diploma, a cui bisognerà aggiungere, per le nuove iscrizioni nel 2020, i 24 CFU in discipline pedagogiche e metodologie didattiche come previsto dal  DM 616/2017 dal D.M. 126/19.

I docenti della scuola secondaria di I e II grado, per vedere la corrispondenza fra titolo di studio posseduto e classe di concorso devono fare riferimento al D.P.R.n.19/2016 “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’art.64, c.4, lett.a), del D.L. 112/08 convertito, con modificazioni, dalla L. 6/8/08 n. 133”.

 Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nella corrispondente graduatoria ad esaurimento e compilano  il modello B di scelta delle istituzioni scolastiche annesso al periodico D.M. di aggiornamento delle GI.  Analogamente, gli aspiranti abilitati inclusi nella II fascia, sono graduati secondo la tabella di valutazione, dei titoli, utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di III fascia.  Gli aspiranti inclusi nella III fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli, (Allegato A).  annessa al DM. 13/6/2007, “Regolamento supplenze”. Per la valutazione dei titoli artistici dei docenti di strumento musicale (cl. 77/A) sono costituite apposite Commissioni presiedute dal Dirigente dell’Ufficio scolastico Provinciale o da un suo delegato. Le domande non saranno più gestite da una scuola capofila ma direttamente dal’A.T.

I docenti di II fascia, che nel corso del triennio si sono inseriti negli elenchi aggiuntivi disposti in attuazione dell’art. 1, comma l, del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, per aver conseguito il titolo di abilitazione in data successiva ai termini di scadenza per la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie del triennio di riferimento, saranno graduati secondo l’ordine di punteggio attribuito, indipendentemente dalla finestra aggiuntiva di collocazione del precedente triennio.

La costituzione degli elenchi di sostegno delle istituzioni scolastiche avviene secondo le specifiche disposizioni impartite all’art.6 del Regolamento con eccezione delle disposizioni relative alla formazione degli elenchi di sostegno di seconda e terza fascia nelle scuole secondarie di secondo grado, ai sensi dell’art. 15, commi 3-bis e 3-ter del decreto Legge n. 104/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, che vengono costituiti in unico elenco, senza alcuna suddivisione in aree disciplinari.